Le aziende possono presentare progetti, anche congiuntamente tra loro, che prevedano: AGEVOLAZIONE a) finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50%. Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, secondo i principi di adeguata ripartizione del rischio di credito, individuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8. Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario costituiscono, insieme, il finanziamento. Nei casi di accesso delle PMI alla maggiorazione di cui al paragrafo iv) della seguente lettera b), il finanziamento agevolato è concedibile per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 40%; Il finanziamento è concesso a un tasso di interesse pari al 20 (venti) per cento del tasso di riferimento La durata del finanziamento può assumere un valore minimo di 4 anni e massimo di 15 anni, b) contributo alla spesa, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili articolata come segue: ii) 25% per le medie imprese; iii) 15% per le grandi imprese, non rientranti nella definizione di PMI; iv) 10% quale maggiorazione, spettante, in alternativa, in caso di progetto: I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, riportate in allegato n. 1, nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa. I progetti devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attività strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto. I progetti devono: Procedura negoziale. In attesa dei decreti attuativi Articolo di Franco Rasotto, Fonte MIMIT BENEFICIARI
determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data della delibera di cui all’articolo 11, comma 1 e, comunque, non inferiore allo 0,80 per cento nominale annuo;
comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del progetto e,
comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.
i) 30% per le piccole imprese;
2.1 realizzato congiuntamente tra più imprese proponenti che siano tra loro indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti proponenti e che stabiliscano una collaborazione finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati, e
2.2 in cui ciascuna impresa non sostenga, da sola, più del 70 per cento dei costi complessivi ammissibili e in cui sia presente almeno una PMI tra le imprese proponenti;INTERVENTI AMMISSIBILI
SPESE AMMISSIBILI
SCADENZE


