facebook
instagram
linkedin
youtube
whatsapp
phone

GRUPPO ITALIA RETAIL S.R.L.

P.IVA 14062871000

loghi gir 2024 orizz white trasp cut

Info & Contacts

info@gruppoitaliaretail.it

06 76062085

Where we are

Via Piero Gobetti 4/6 - Colleferro (Rm)

© 2026 by Gruppo Italia Retail all rights reserved

Privacy Policy | Cookie Policy 

Iperammortamento 2026: tutto quello che c’è da sapere

05-06-2026 10:26

GIR

Entrepreneurship, Benefits, Finance, transizione-40, industria-40, iperammortamento-2026, iperammortamento, investimenti-aziendali, macchinari-industria-40, agevolazioni-fiscali-imprese, incentivi-industria-40, beni-strumentali-40, perizia-tecnica-industria-40, incentivi-imprese-2026, come-funziona-liperammortamento-2026, requisiti-iperammortamento-2026, agevolazioni-fiscali-per-pmi, perizia-tecnica-iperammortamento,

Iperammortamento 2026: tutto quello che c’è da sapere

Comprare un macchinario senza conoscere l'iperammortamento è come vincere alla lotteria e dimenticare il biglietto nel cassetto

gir-iperammortamento-3.png

Il 4 maggio 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha firmato il decreto attuativo che le imprese italiane aspettavano dal primo gennaio. Quattro mesi e quattro giorni di attesa, durante i quali la Legge di Bilancio 2026 aveva reintrodotto l’iperammortamento sulla carta ma senza le istruzioni operative per accedervi. Come ricevere un regalo di Natale con la scritta “le batterie non sono incluse” — e poi dover aspettare fino a maggio per sapere dove comprarle.

L’iperammortamento è tornato. E questa volta porta con sé alcune novità significative rispetto alla versione pre-2022: aliquote di maggiorazione fino al 180% per gli investimenti più contenuti, un meccanismo di accesso interamente digitalizzato attraverso il portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), obblighi documentali rafforzati, e un cambio di paradigma rispetto ai crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 che lo avevano preceduto. Non è più un credito d’imposta: è tornato a essere quello che era originariamente, una deduzione fiscale extracontabile che si spalma lungo il piano di ammortamento.

Per le PMI italiane che stanno valutando investimenti in beni strumentali, macchinari, software e tecnologie 4.0, questo decreto è il documento che definisce le regole del gioco. Questa guida lo spiega in modo completo, verificato, e operativamente utile: dalla base normativa agli scaglioni di aliquota, dalla procedura GSE alla documentazione richiesta, fino agli errori da evitare e alle combinazioni strategiche con altri incentivi.

 

*Riferimento normativo: Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1 commi 427-436. Decreto attuativo MIMIT-MEF del 4 maggio 2026.

 

“L’iperammortamento 2026 non è la misura più generosa mai vista per le imprese italiane. È la misura disponibile oggi, con le regole definitive finalmente in mano. E per una PMI che investe in tecnologia, può fare la differenza tra un piano di investimento che si ripaga e uno che no.”

 

Cos’è l’iperammortamento 2026: definizione e meccanismo

L’iperammortamento 2026 è un incentivo fiscale che consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili (e dei canoni di leasing deducibili). In termini pratici: se acquistate un macchinario 4.0 da 1 milione di euro, per il calcolo dell’ammortamento fiscale potete considerare un costo maggiorato — non 1 milione, ma fino a 2,8 milioni (con l’aliquota del 180%) — riducendo così il reddito imponibile e quindi le imposte da pagare.

Questo meccanismo opera esclusivamente ai fini IRES e IRPEF (le imposte sui redditi delle società e delle persone fisiche imprenditori). Non ha alcuna rilevanza ai fini IRAP. La deduzione non avviene in un colpo solo, ma si distribuisce lungo l’intero piano di ammortamento del bene: se il bene si ammortizza in cinque anni, il beneficio fiscale si materializza in cinque anni.

Questo è il punto critico di differenza rispetto ai crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, che consentivano la compensazione diretta con le imposte dovute (entro certi limiti annuali) e quindi un recupero più rapido del beneficio. La maggiorazione dell’iperammortamento è meno liquida: il vantaggio fiscale arriva nel tempo. Per le imprese con redditi imponibili elevati e piani di ammortamento lunghi, questo è un fattore da considerare nella pianificazione finanziaria.

 

Iperammortamento 2026 = maggiorazione del costo fiscale del bene → ammortamento su base maggiorata → reddito imponibile più basso → meno IRES/IRPEF. Il beneficio è spalm ato lungo il piano di ammortamento, non immediato.

 

Chi può accedere all’iperammortamento 2026: requisiti soggettivi

La misura è riservata alle imprese titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Il perimetro di accesso è ampio, ma ci sono esclusioni precise che conviene conoscere prima di qualsiasi pianificazione.

 

Chi può accedere

•       Società di capitali (SRL, SPA, SApA) soggette a IRES

•       Società di persone (SNC, SAS) soggette a IRPEF in regime di contabilità ordinaria

•       Ditte individuali in regime di contabilità ordinaria, titolari di reddito d’impresa

•       Imprese in qualsiasi settore (industria, retail, servizi, artigianato, costruzioni) salvo le esclusioni specifiche

•       Imprese concessionarie di servizi pubblici (novità rispetto al passato: rientrano nell’agevolazione)

 

Chi è escluso

Categoria esclusaMotivazione
Lavoratori autonomi / liberi professionistiNon titolari di reddito d’impresa: il meccanismo non si applica
Imprese in regime forfettarioNon determinano base ammortizzabile ai fini fiscali
Aziende agricole in regime catastaleReddito determinato con metodo catastale, non per competenza
Imprese in procedure concorsualiLiquidazione volontaria/giudiziale, concordato senza continuità, amm. straordinaria
Imprese con sanzioni interdittive D.Lgs. 231/2001Sanzioni in corso al momento della fruizione del beneficio
DURC irregolareLa regolarità contributiva è condizione necessaria per tutta la durata di fruizione

 

DURC attenzione: la regolarità contributiva (INPS, INAIL, casse edili) deve essere mantenuta per tutta la durata di fruizione del beneficio, non solo al momento dell’accesso. Un DURC irregolare che emerge successivamente è causa di decadenza retroattiva. Verificate la posizione contributiva prima di qualsiasi comunicazione al GSE.

 

Una novità importante: superato il vincolo UE/SEE (quasi)

Il decreto attuativo ha superato il vincolo di produzione in Unione Europea o Spazio Economico Europeo per la grande maggioranza dei beni agevolabili. Questo vincolo era stato introdotto come misura di politica industriale europea ma creava significative difficoltà operative per molte imprese che si rifornivano da produttori asiatici o americani. Rimane in vigore solo per i moduli fotovoltaici, per i quali il requisito di produzione UE/SEE è mantenuto integralmente.

 

I beni agevolabili: Allegato IV e Allegato V della Legge 199/2025

I beni che danno accesso all’iperammortamento sono elencati in due allegati della Legge di Bilancio 2026, la cui struttura ricalca quella degli Allegati A e B della storica Legge 232/2016 (la legge di bilancio 2017 che aveva introdotto il primo piano Industria 4.0). Allegato IV per i beni materiali, Allegato V per i beni immateriali.

 

Allegato IV — Beni materiali (macchinari e sistemi)

Rientrano nell’Allegato IV i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese nel paradigma Industria 4.0. Le principali categorie:

•       Macchinari innovativi per la manifattura: utensili CNC, centri di lavoro di ultima generazione, robot collaborativi (cobot), sistemi di produzione flessibile con controllo numerico avanzato

•       Sistemi di automazione del magazzino e della logistica interna: scaffalature automatizzate, AGV (veicoli a guida automatica), sistemi di picking robotizzato

•       Sistemi di controllo qualità basati su algoritmi di intelligenza artificiale e visione artificiale (machine vision)

•       Dispositivi di cybersecurity industriale, sistemi di edge computing, connettività 5G e TSN (Time Sensitive Networking) per reti OT/IT

•       Soluzioni ergonomiche per la sicurezza: esoscheletri, banchi di lavoro adattativi

•       Impianti per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (con requisiti specifici)

 

Allegato V — Beni immateriali (software e piattaforme digitali)

I beni immateriali dell’Allegato V comprendono software, sistemi e piattaforme digitali abilitanti la trasformazione 4.0:

•       Software gestionali integrati: MES (Manufacturing Execution Systems), ERP avanzati con moduli 4.0, piattaforme IIoT

•       Applicazioni basate su intelligenza artificiale generativa, sistemi di manutenzione predittiva, MLOps

•       Piattaforme per la gestione della sostenibilità digitale, process mining, interoperabilità tra sistemi

•       Sistemi di cybersecurity per reti OT (Operational Technology)

•       Digital twin, simulatori di processo, sistemi AR/VR per formazione e manutenzione

 

Il caso SaaS: necessaria valutazione specifica

L’ammissibilità dei software forniti come servizio (SaaS) non è stata chiarita in modo definitivo nel decreto attuativo — una lacuna che il settore aveva sollevato con forza durante la fase di consultazione. Per il momento, l’ammissibilità del SaaS richiede una valutazione tecnico-contabile specifica caso per caso. Prima di pianificare investimenti in software erogati in modalità SaaS, è necessario verificare con un consulente qualificato se il modello contrattuale e tecnico soddisfa i requisiti dell’Allegato V.

 

Il fotovoltaico: aliquote e requisiti tecnici specifici

Gli impianti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili rientrano nella misura, ma con requisiti tecnici precisi che ne limitano significativamente il perimetro applicativo. I moduli fotovoltaici devono essere prodotti in Unione Europea (vincolo mantenuto, come detto, solo per questa categoria), con efficienza minima di cella pari al 23,5% (24% per celle tandem o bifacciali) e iscrizione a specifici registri ENEA. Anche gli impianti di accumulo energetico sono agevolabili, ma entro limiti di costo e dimensionamento rapportati ai fabbisogni energetici dell’impresa.

 

Per le PMI interessate agli incentivi sul fotovoltaico aziendale: la combinazione iperammortamento + Conto Termico 3.0 + eventuale credito ZES Unica per le imprese del Mezzogiorno può essere molto efficace, ma richiede una pianificazione attenta per evitare sovrapposizioni vietate. Verificate la cumulabilità prima di presentare le domande.

 

Le aliquote per scaglioni: la tabella che ogni imprenditore deve conoscere

Il cuore della misura è la struttura delle aliquote di maggiorazione, che è progressiva per scaglioni di investimento su base annua. Non si tratta di un’aliquota flat: le diverse soglie si applicano progressivamente sullo stesso investimento, esattamente come funzionano le aliquote IRPEF sulle fasce di reddito.

Scaglione di investimento (annuo)

Aliquota di maggiorazione

Significato pratico
Fino a 2.500.000 €

+180%

Su 1M€ di investimento: base ammortizzabile fiscale = 2,8M€
Da 2.500.001 € a 10.000.000 €

+100%

Su questa fascia: base ammortizzabile = doppio del costo
Da 10.000.001 € a 20.000.000 €

+50%

Su questa fascia: base ammortizzabile = 1,5x il costo
Oltre 20.000.000 €

Non agevolato

Il plafond massimo annuo è 20M€ di investimenti agevolabili

 

Le aliquote si applicano progressivamente: un investimento di 5 milioni di euro ottiene il +180% sui primi 2,5 milioni e il +100% sui successivi 2,5 milioni. Non si prende solo l’aliquota dello scaglione in cui cade il totale. Questo meccanismo a cascata penalizza meno i grandi investitori di quanto potrebbe sembrare a prima vista.

 

Esempio numerico: investimento da 3 milioni di euro

Poniamo che una PMI manifatturiera acquisti macchinari 4.0 per un valore complessivo di 3.000.000 euro nel corso del 2026. Ecco come si calcola la maggiorazione:

Fascia

Importo nella fascia

Aliquota

Maggiorazione

Fino a 2.500.000 €

2.500.000 €

+180%

4.500.000 €

Da 2.500.001 a 10.000.000

500.000 €

+100%

500.000 €

TOTALE maggiorazione

3.000.000 €

5.000.000 €

Base ammortizzabile fiscale totale

3.000.000 € (costo)

+ 5.000.000 € (magg.)

8.000.000 €

 

Su una base ammortizzabile di 8 milioni di euro invece di 3 milioni, applicando un’aliquota IRES del 24% e un piano di ammortamento in cinque anni, il risparmio fiscale complessivo rispetto all’ammortamento ordinario è di circa 1.200.000 euro (5.000.000 × 24%), distribuiti lungo i cinque anni del piano di ammortamento. Per una PMI con questi volumi, non è trascurabile.

 

La procedura GSE: cinque comunicazioni obbligatorie, zero margini di errore

La procedura di accesso all’iperammortamento 2026 è interamente gestita tramite il portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), attraverso autenticazione digitale con SPID o CIE aziendale. È probabilmente l’aspetto più critico della nuova misura per le PMI: la procedura è articolata in cinque comunicazioni obbligatorie e sequenziali, e la mancata osservanza anche di una sola delle scadenze può comportare la decadenza del beneficio.

Rispetto alle misure precedenti (Transizione 4.0, che richiedeva solo una comunicazione finale), questa complessità procedurale rappresenta un cambio significativo. L’obiettivo dichiarato è il monitoraggio sistematico dell’impatto sulla spesa pubblica, su impulso della Ragioneria dello Stato. L’effetto pratico è che l’iperammortamento 2026 non è una misura “compila e dimentica”: richiede una gestione attiva e continuativa per tutta la durata del progetto di investimento.

 

Le cinque comunicazioni nel dettaglio

#

ComunicazioneQuandoContenuto e conseguenze

1

Comunicazione preventiva (prenotazione)Prima di effettuare l’investimentoDati struttura produttiva, tipologia e importo investimenti previsti, data prevista di interconnessione. Il GSE verifica disponibilità fondi e risponde entro 10 giorni.

2

Comunicazione di confermaEntro 60 giorni dall’ok GSEConferma dell’investimento con prova di acconto pari ad almeno il 20% del costo del bene. Mancata trasmissione = decadenza della prenotazione.

3

Monitoraggio periodico 1Entro il 20 gennaio di ogni annoAggiornamento sullo stato di avanzamento della spesa e degli investimenti in corso.

4

Monitoraggio periodico 2Entro il 30 giugno di ogni annoSecondo aggiornamento periodico sull’avanzamento. Le modalità di applicazione per il 2026 saranno chiarite da circolare operativa MIMIT.

5

Comunicazione di completamentoEntro il 15 novembre 2028Certifica la conclusione degli investimenti, inclusa la consegna e l’interconnessione dei beni. Allegata la documentazione tecnica completa (perizia, certificazione contabile).

 

La comunicazione di conferma (n. 2) richiede la prova dell’acconto minimo del 20%. Non basta prenotare e aspettare: entro 60 giorni dall’ok del GSE bisogna aver effettivamente versato almeno il 20% del costo del bene e trasmettere la relativa documentazione. Chi non rispetta questa scadenza perde la prenotazione e deve ricominciare dall’inizio — rischiando di non trovare più plafond disponibile.

 

Il portale GSE per l’iperammortamento 2026 è accessibile con SPID o CIE aziendale. Prima di effettuare qualsiasi investimento, verificate che le credenziali digitali della vostra azienda siano attive e funzionanti. Un problema tecnico con lo SPID nella settimana della scadenza non è una giustificazione valida per il ritardo.

 

La documentazione obbligatoria: cosa preparare e per quanto conservarlo

Il decreto attuativo del 4 maggio ha rafforzato significativamente gli obblighi documentali rispetto al passato. La novità più rilevante: la perizia tecnica asseverata è ora obbligatoria per tutti gli investimenti, senza eccezioni per i beni di basso valore. Nella versione precedente dell’iperammortamento e nei crediti d’imposta Transizione 4.0/5.0, era consentita per i beni sotto soglia la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante. Questa semplificazione non è stata confermata nel decreto del 4 maggio, salvo che non venga introdotta da successive circolari operative del MIMIT.

 

Documentazione da predisporre e conservare (10 anni)

•       Perizia tecnica asseverata: rilasciata da ingegnere iscritto all’Albo, perito industriale iscritto all’Albo, o ente di certificazione accreditato. Attesta che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste dall’Allegato IV o V e soddisfa i requisiti di interconnessione. Obbligatoria per tutti gli investimenti, senza soglie minime.

•       Certificazione contabile: redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione. Necessaria per attestare l’effettivo sostenimento delle spese e la coerenza con quanto dichiarato nelle comunicazioni al GSE.

•       Documentazione commerciale: fatture di acquisto con indicazione dettagliata dei beni (devono essere identificabili come appartenenti agli Allegati IV o V), DDT, eventuali contratti di leasing (con allegato piano finanziario), conferme d’ordine.

•       Prova dell’interconnessione: documentazione tecnica che attesti che il bene è interconnesso al sistema informativo aziendale (MES, ERP, sistema di supervisione) o alla rete di fabbrica. Questo requisito è spesso il più critico: un macchinario tecnologicamente avanzato ma non interconnesso ai sistemi aziendali non è agevolabile.

•       Certificato di origine UE/SEE: solo per i moduli fotovoltaici e le categorie per cui è mantenuto il vincolo geografico.

•       Comunicazioni GSE trasmesse e ricevute: conservare tutte le ricevute e le risposte del GSE.

 

Il requisito di interconnessione: il nodo più critico

L’interconnessione è il requisito tecnico che più di ogni altro determina l’ammissibilità del singolo bene. Un bene strumentale, per quanto tecnologicamente avanzato, rientra nell’agevolazione solo se è interconnesso al sistema informativo aziendale e alla rete di fabbrica. Concretamente: un macchinario CNC che opera in modo standalone, senza trasmettere dati al gestionale di produzione o al MES aziendale, non è agevolabile. Lo stesso macchinario, con un modulo di connettività che trasmette dati di produzione in tempo reale al sistema gestionale, è agevolabile.

Per le PMI con infrastrutture IT poco strutturate, questo requisito può rappresentare un investimento aggiuntivo rispetto al costo del macchinario. Ma può anche essere l’occasione per costruire finalmente quell’infrastruttura digitale di base che consente di raccogliere dati di produzione, monitorare le performance in tempo reale e costruire un sistema di controllo di gestione operativo.

 

Decadenza e revoca del beneficio: gli eventi che fanno saltare tutto

Il decreto attuativo definisce con precisione le cause di decadenza dall’agevolazione. Conoscerle prima di effettuare l’investimento è fondamentale: alcune di queste cause possono materializzarsi anche anni dopo l’acquisto del bene, in modo apparentemente imprevedibile.

 

Cause di decadenza principali

•       Cessione del bene a terzi prima del completamento del piano di ammortamento: se il bene viene venduto, ceduto o destinato a uso diverso da quello produttivo italiano prima che il piano di ammortamento sia completato, il beneficio decade per le quote residue. Le quote già dedotte non sono recuperate, ma le future si perdono.

•       Delocalizzazione del bene: se il bene viene trasferito in una struttura produttiva al di fuori del territorio italiano prima del completamento del piano di ammortamento, scatta la decadenza immediata per le quote residue.

•       Documentazione irregolare o non veritiera: la presentazione di perizie non conformi, fatture non coerenti, o dichiarazioni false al GSE comporta la revoca dell’agevolazione e il recupero di tutte le quote già dedotte, più sanzioni e interessi.

•       Perdita della regolarità contributiva (DURC): un DURC irregolare durante il periodo di fruizione è causa di sospensione e potenziale revoca del beneficio.

•       Omessa comunicazione di eventi rilevanti: la cessione del bene, il mutamento della destinazione, la delocalizzazione devono essere comunicati al GSE tempestivamente. L’omissione di questa comunicazione aggrava le conseguenze dell’evento.

 

La sostituzione del bene: quando si può fare senza perdere il beneficio

La sostituzione del bene agevolato con un nuovo bene di caratteristiche tecnologiche uguali o superiori, nell’ambito dello stesso periodo d’imposta, consente la continuità del beneficio — ma solo fino a concorrenza del valore del nuovo bene. Se il bene sostitutivo ha un valore inferiore all’originale, il beneficio si calcola sul nuovo valore. Se ha un valore superiore, il beneficio non si estende all’eccedenza.

 

Prima di cedere un bene agevolato o di trasferirlo in un’altra sede produttiva, consultate un consulente fiscale. Le implicazioni sull’iperammortamento vanno valutate preventivamente nel contesto di qualsiasi operazione straordinaria (fusioni, scissioni, cessioni di rami d’azienda, riorganizzazioni societarie).

 

Cumulabilità con altri incentivi: come massimizzare il beneficio

L’iperammortamento 2026 è cumulabile con altri incentivi, ma con regole precise che è indispensabile rispettare. La logica di fondo è semplice: il beneficio si calcola sul costo netto dell’investimento, al netto di eventuali contributi o sovvenzioni già ricevuti per lo stesso bene. Non si può ottenere la maggiorazione su una quota di costo già coperta da un altro incentivo.

Incentivo

Cumulabilità

Note operative
Nuova Sabatini 2026

✅ Sì

La Sabatini finanzia il bene; l’iperammortamento agisce sulla deduzione fiscale. I due incentivi non si sovrappongono sul costo.
Credito ZES Unica (Sud Italia)

✅ Sì (entro limiti)

Per le imprese del Mezzogiorno. Attenzione ai massimali de minimis e ai limiti specifici delle ZES. Richiede verifica della base di calcolo.
Conto Termico 3.0 (fotovoltaico)

✅ Sì (parziale)

Cumulabile ma l’iperammortamento si applica sul costo netto del contributo già ricevuto. Calcolo della base imponibile da verificare.
Transizione 4.0 (anni precedenti)

❌ No

Espressamente vietato per la stessa quota di investimento già incentivata con Transizione 4.0.
Transizione 5.0 (anni precedenti)

❌ No

Stessa logica: non si può applicare l’iperammortamento su costi già incentivati con Transizione 5.0.
Finanziamenti PNRR (stessi costi)

❌ No

I costi già coperti da finanziamenti PNRR non entrano nella base di calcolo dell’iperammortamento.
Resto al Sud 2.0 / altri bandi fondo perduto

⚠️ Verifica

Caso per caso: il contributo a fondo perduto ricevuto si detrae dalla base di costo su cui applicare la maggiorazione.

 

La combinazione più potente per le PMI del Sud

Per le PMI manifatturiere e del retail con strutture produttive nel Mezzogiorno, la combinazione strategicamente più efficace è: iperammortamento + Nuova Sabatini 2026 per il finanziamento agevolato + credito ZES Unica. Su investimenti in beni 4.0 di 500.000 euro realizzati al Sud, il beneficio combinato — tra risparmio fiscale dell’iperammortamento, interessi agevolati della Sabatini e credito d’imposta ZES — può essere molto rilevante rispetto al costo netto dell’investimento. Questa combinazione richiede una pianificazione attenta per non incorrere in sovrapposizioni vietate, ma quando è costruita correttamente rappresenta uno dei migliori strumenti di agevolazione agli investimenti oggi disponibili.

 

Confronto con Transizione 4.0 e 5.0: cosa è cambiato e cosa manca

Molte PMI italiane hanno familiarità con i crediti d’imposta Transizione 4.0 (introdotto nel 2020) e Transizione 5.0 (2024). L’iperammortamento 2026 è il loro successore naturale, ma con un meccanismo diverso e alcune differenze operative che è fondamentale comprendere.

Caratteristica

Transizione 4.0

Transizione 5.0

Iperammortamento 2026

Tipo di incentivo

Credito d’imposta

Credito d’imposta

Deduzione extracontabile

Velocità di fruizione

Compensazione in 3 anni

Compensazione in 5 anni

Lungo il piano di amm.

Impatto su IRAP

No

No

No

Requisito risparmio energetico

No

Sì (obbligatorio)

No

Aliquota massima beni materiali

20% (post 2022)

35-45%

+180% (su prima fascia)

Procedure di accesso

Comunicazioni Mise

Portale GSE

Portale GSE (5 com.)

Utilizzo per imprese in perdita

Sì (porta a nuovo)

Sì (porta a nuovo)

No (solo se in utile)

 

Il punto più critico del confronto riguarda le imprese in perdita. I crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 erano fruibili anche in assenza di imponibile fiscale, perché potevano essere portati a nuovo e utilizzati negli esercizi futuri. L’iperammortamento, basandosi sulla deduzione, produce beneficio solo se l’azienda ha un reddito imponibile su cui applicarla. Per le PMI in fase di perdita o con redditi molto contenuti, questo è un limite significativo.

Il vantaggio principale dell’iperammortamento rispetto a Transizione 5.0 è l’assenza del requisito di risparmio energetico. Transizione 5.0 richiedeva che l’investimento producesse una riduzione documentata dei consumi energetici, con percentuali minime per fascia di investimento. Questo requisito escludeva una quota significativa di investimenti in beni 4.0 che non producevano risparmio energetico diretto. L’iperammortamento 2026 non ha questo vincolo: è sufficiente che il bene rientri negli Allegati IV o V e sia interconnesso.

 

Quanto conviene davvero: simulazione del risparmio fiscale per una PMI tipo

Per dare concretezza al confronto, facciamo una simulazione su una PMI manifatturiera tipo: fatturato 8 milioni di euro, reddito imponibile 400.000 euro, soggetta a IRES al 24%, che pianifica un investimento in macchinari 4.0 da 1,5 milioni di euro con piano di ammortamento in cinque anni (aliquota di ammortamento 20% annuo).

Voce di calcolo

Senza iperammortamento

Con iperammortamento 2026

Costo del bene

1.500.000 €

1.500.000 €

Maggiorazione (+180%)

0 €

2.700.000 €

Base ammortizzabile fiscale

1.500.000 €

4.200.000 €

Ammortamento annuo deducibile (20%)

300.000 €/anno

840.000 €/anno

Maggiore deduzione annua

540.000 €/anno

Risparmio IRES annuo (24%)

129.600 €/anno

Risparmio IRES totale (5 anni)

648.000 €

 

Su un investimento di 1,5 milioni, il risparmio fiscale totale nell’arco di cinque anni è di 648.000 euro. Ovvero il 43% del costo originario del bene. Con la Nuova Sabatini in combinazione per il finanziamento, il costo netto effettivo dell’investimento si riduce ulteriormente. Questi numeri, ovviamente, dipendono dalla situazione fiscale specifica dell’impresa e dal piano di ammortamento applicabile — ma danno la misura dell’impatto economico reale della misura per una PMI in utile.

 

Attenzione: il risparmio fiscale dell'iperammortamento si distribuisce lungo gli anni del piano di ammortamento, non arriva in un unico esercizio. Per la pianificazione finanziaria, questo è un elemento critico: il vantaggio è reale ma non immediato. Le imprese con fabbisogno di liquidità immediata dovrebbero considerare la combinazione con strumenti di finanziamento agevolato che anticipano la liquidità (Nuova Sabatini, finanziamenti regionali).

 

Checklist operativa: i passi da compiere prima di ordinare il bene

Ecco i passi operativi in sequenza per accedere correttamente all’iperammortamento 2026:

1.    Verifica dell’ammissibilità soggettiva: l’impresa è titolare di reddito d’impresa, ha DURC regolare, non è in procedure concorsuali?

2.    Verifica dell’ammissibilità oggettiva del bene: il bene rientra nell’Allegato IV o V? Può essere interconnesso al sistema informativo aziendale? Se è software SaaS, richiedere valutazione specifica.

3.    Verifica della disponibilità dei plafond: accedere al portale GSE (dopo l’attivazione) e verificare la disponibilità di fondi per la propria categoria di investimento.

4.    Trasmissione della comunicazione preventiva al GSE prima di effettuare l’investimento o di ordinare il bene. Non si può retroattivamente prenotare un investimento già effettuato.

5.    Ricezione del riscontro dal GSE (entro 10 giorni) e verifica della capienza.

6.    Effettuare l’acconto minimo del 20% sul costo del bene e trasmettere la comunicazione di conferma entro 60 giorni dal riscontro GSE.

7.    Affidare a un ingegnere o perito industriale la redazione della perizia tecnica asseverata contestualmente alla consegna del bene.

8.    Verificare l’effettiva interconnessione del bene ai sistemi aziendali e documentarla.

9.    Rispettare le scadenze delle comunicazioni di monitoraggio periodico (20 gennaio e 30 giugno di ogni anno).

10. Trasmettere la comunicazione di completamento entro il 15 novembre 2028 con tutta la documentazione tecnica e contabile.

 

L’ordine dei passi è tassativo: la comunicazione preventiva deve precedere l’investimento. Chi ordina il bene e poi tenta di accedere all’iperammortamento è fuori dai requisiti. Non è un cavillo burocratico: è la condizione strutturale di accesso alla misura.

 

Il supporto di Gruppo Italia Retail: dalla norma all’investimento che si ripaga

L’iperammortamento 2026 è uno strumento potente, ma anche uno degli incentivi più proceduralmente complessi introdotti negli ultimi anni. Cinque comunicazioni obbligatorie, perizia tecnica asseverata senza eccezioni, requisiti di interconnessione, monitoraggi periodici, regole di decadenza articolate: non è una misura che si gestisce in autonomia con una lettura veloce del decreto.

Gruppo Italia Retail affianca le PMI italiane nell’accesso all’iperammortamento 2026 e alle misure di finanza agevolata in modo completo: dalla verifica preventiva dell’ammissibilità soggettiva e oggettiva alla gestione delle comunicazioni GSE, dalla pianificazione della combinazione ottimale con altri incentivi al monitoraggio nel tempo degli adempimenti periodici. Con il servizio Tradigma, le imprese clienti hanno a disposizione un supporto consulenziale che copre sia l’aspetto normativo che quello strategico: non solo “come si accede”, ma anche “quale investimento conviene fare e quando”, alla luce della situazione fiscale e finanziaria specifica dell’azienda.

Perché l’obiettivo non è compilare le pratiche. L’obiettivo è che ogni euro investito dall’impresa produca il massimo ritorno possibile.

 

→ Contattaci per una verifica gratuita di ammissibilità del tuo investimento all’iperammortamento 2026.

 

FAQ — Domande frequenti sull’iperammortamento 2026

 

Cos’è l’iperammortamento 2026 e come funziona?

L’iperammortamento 2026 è un incentivo fiscale introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 427-436) e disciplinato operativamente dal decreto attuativo MIMIT del 4 maggio 2026. Consiste in una maggiorazione del costo fiscale dei beni strumentali nuovi 4.0 ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili da IRES/IRPEF. In pratica, il bene viene ammortizzato su una base maggiorata rispetto al costo di acquisto, riducendo il reddito imponibile e quindi le imposte. Non si tratta di un credito d’imposta (come Transizione 4.0 e 5.0) ma di una deduzione extracontabile che si spalma lungo il piano di ammortamento.

 

Quali sono le aliquote dell’iperammortamento 2026?

Le aliquote sono progressive per scaglioni: +180% sui primi 2,5 milioni di euro di investimento annuo; +100% sulla fascia da 2,5 a 10 milioni; +50% sulla fascia da 10 a 20 milioni. Il plafond massimo annuo è di 20 milioni di euro di investimenti agevolabili. Le aliquote si applicano progressivamente per scaglioni sullo stesso investimento, non come aliquota piatta sull’intero importo.

 

Qual è la differenza tra iperammortamento 2026 e Transizione 4.0/5.0?

La differenza principale è nel meccanismo: Transizione 4.0 e 5.0 erano crediti d’imposta compensabili con le imposte dovute (fruibili anche in perdita, portando il credito a nuovo). L’iperammortamento 2026 è una deduzione extracontabile: produce beneficio solo se l’azienda ha reddito imponibile, e il vantaggio si distribuisce lungo il piano di ammortamento. Un’altra differenza chiave: Transizione 5.0 richiedeva un risparmio energetico documentato; l’iperammortamento 2026 non ha questo requisito, rendendo agevolabili molti investimenti 4.0 che non producono risparmio energetico diretto.

 

Quando va fatta la comunicazione preventiva al GSE?

La comunicazione preventiva deve essere trasmessa al GSE prima di effettuare l’investimento o di ordinare il bene. Non è possibile accedere all’agevolazione per investimenti già effettuati senza previa comunicazione. Dopo la comunicazione preventiva, il GSE verifica la disponibilità dei fondi e risponde entro 10 giorni. Entro 60 giorni dal riscontro positivo del GSE, l’azienda deve trasmettere la comunicazione di conferma con prova dell’acconto minimo del 20%.

 

La perizia tecnica asseverata è sempre obbligatoria?

Sì, con il decreto attuativo del 4 maggio 2026 la perizia tecnica asseverata è obbligatoria per tutti gli investimenti, senza eccezioni per i beni di basso valore. Nelle misure precedenti era consentita per i beni sotto soglia la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, ma questa semplificazione non è stata confermata nel nuovo decreto. La perizia deve essere redatta da un ingegnere iscritto all’Albo, un perito industriale iscritto all’Albo, o un ente di certificazione accreditato, e deve attestare che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste dagli Allegati IV o V e soddisfa i requisiti di interconnessione.

 

Il software SaaS è agevolabile con l’iperammortamento 2026?

L’ammissibilità dei software forniti come servizio (SaaS) non è stata chiarita in modo definitivo nel decreto attuativo del 4 maggio 2026. Il testo non include un riferimento esplicito all’ammissibilità del SaaS. Per il momento, ogni situazione richiede una valutazione tecnico-contabile specifica. Prima di pianificare investimenti in software SaaS nell’ottica dell’iperammortamento, è necessario verificare con un consulente qualificato se il modello contrattuale e tecnico soddisfa i requisiti degli Allegati V.

 

L’iperammortamento 2026 è cumulabile con la Nuova Sabatini?

Sì. La Nuova Sabatini 2026 e l’iperammortamento agiscono su piani diversi: la Sabatini eroga un contributo in conto interessi sul finanziamento bancario usato per acquistare il bene; l’iperammortamento aumenta la base di ammortamento fiscale del bene. Non si sovrappongono sulla stessa quota di costo, quindi la cumulabilità è consentita. Per le PMI del Mezzogiorno, la combinazione Sabatini + iperammortamento + credito ZES Unica è particolarmente efficace.

 

Cosa succede se cedo il bene prima della fine del piano di ammortamento?

La cessione del bene a terzi o la sua delocalizzazione al di fuori del territorio italiano prima del completamento del piano di ammortamento comporta la decadenza del beneficio per le quote residue non ancora dedotte. Le quote già dedotte nei periodi precedenti non vengono recuperate, ma il beneficio futuro si perde. Questo elemento va considerato nella pianificazione di qualsiasi operazione straordinaria (vendita di rami d’azienda, fusioni, riorganizzazioni) che coinvolga beni oggetto di iperammortamento.

 

Iperammortamento 2026: agire ora, con le regole in mano

Il decreto attuativo del 4 maggio 2026 ha finalmente dato alle imprese italiane le istruzioni operative che aspettavano. Le regole del gioco sono definitive. I plafond sono limitati. La procedura richiede che la comunicazione preventiva preceda l’investimento.

Per le PMI che hanno già in piano investimenti in macchinari, impianti o software 4.0 nel 2026 o nel 2027, il momento per verificare l’ammissibilità e avviare la procedura GSE è adesso — non dopo aver effettuato l’acquisto, quando la porta si sarà già chiusa. Per chi non ha ancora pianificato investimenti specifici, è il momento giusto per farlo con consapevolezza dello strumento disponibile.

 

Gruppo Italia Retail verifica gratuitamente l’ammissibilità del tuo investimento, costruisce il piano di accesso ottimale e gestisce la procedura GSE in tutte le sue fasi. Nuove soluzioni. Vecchi valori.

 

→ Contattaci per una consulenza gratuita sull’iperammortamento 2026.