È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge che introduce il nuovo Credito di Imposta Transizione 5.0 (Piano Transizione 5.0) che prevede un credito di imposta fino al 45% per le aziende che investono nella doppia transizione ecologica e digitale. Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio e’ comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. ESCLUSIONI Il credito d’imposta NON spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati: Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. L’agevolazione consiste in un Credito di imposta di aliquota variabile a seconda della riduzione dei consumi ottenuta a livello di stabilimento o di processo produttivo. Il credito di imposta va calcolato a “scaglioni” come per il “credito di imposta industria 4.0”, considerando il singolo anno di investimento.BENEFICIARI CREDITO DI IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0
AGEVOLAZIONE CREDITO DI IMPOSTA 5.0


Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni immateriali di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro fermo restando il limite massimo Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonchè della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nuovi investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a). Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici sono inoltre agevolabili: a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. b) le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto attuativo. La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, e’ calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto in corso di pubblicazione. Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11 unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità definite con successivo decreto. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con successivo decreto che rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano: Con successivo decreto sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso: Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonchè in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo: Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta industria 4.0, nonchè con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Articolo di Franco Rasotto – Rete Agevolazioni INVESTIMENTI AMMESSI
SPESE AMMESSE
ULTERIORI BENI DELL’ALLEGATO B (IMMATERIALI)
IMPIANTI FONTI RINNOVABILI
FORMAZIONE DEL PERSONALE
REQUISITI
OPERATIVITA’
RECAPTURE
ADEMPIMENTI
DECRETO ATTUATIVO
CUMULABILITA’



