Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha inviato alla Commissione Europea il decreto per promuovere la realizzazione di impianti agrivoltaici innovativi. Obiettivo dell’intervento, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è installare almeno 1,04 GW di impianti agrivoltaici entro il 30 giugno 2026. Il decreto del MASE definisce impianto agrivoltaico di natura sperimentale (nel seguito anche: impianto agrivoltaico avanzato o impianto agrivoltaico): impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto previsto dal PNRR e quanto stabilito dall’articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio Lo stesso decreto definisce poi come sistema agrivoltaico (o sistema agrivoltaico avanzato): sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico avanzato installato su quest’ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell’area. I soggetti beneficiari della misura disciplinata dal presente decreto sono: Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al decreto agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure bandite ai sensi del presente decreto. Gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori. Accedono ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto a seguito di iscrizione in appositi registri, nel limite del contingente di 300 MW, gli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW nella titolarità dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a). Accedono ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive, nel limite del contingente di 740 MW, gli impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza nella titolarità dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Gli impianti di cui ai commi 1 e 2 che accedono alle procedure bandite ai sensi del decreto, garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti: Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui al comma 3, lettere a) è possibile accedere alle procedure bandite ai sensi del presente decreto presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto. Sono ammissibili, nel limite del costo di investimento massimo individuato all’Allegato 1, le seguenti Le spese di cui alle lettere da g) a l) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento. La superficie minima destinata all’attività agricola deve essere pari almeno al 70% della L’altezza minima dei moduli dell’impianto agrivoltaico avanzato rispetto al suolo deve La produzione elettrica specifica dell’impianto agrivoltaico avanzato (FVagri) non è inferiore L’accesso agli incentivi di cui al decreto, per gli impianti agrivoltaici, di cui all’articolo 5 commi 1 e 2, avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche, distinte in registri e aste, bandite dal GSE nel corso del biennio 2023-2024, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza, eventualmente incrementati dalle quote di risorse e contingenti non assegnati nelle procedure precedenti. Ai fini dell’accesso alle procedure di cui al presente decreto, gli impianti rispettano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 3 e 4 e i soggetti richiedenti devono offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento non inferiore al 2%. Tale obbligo di offerta minima non si applica per gli impianti di cui all’articolo 5 comma 1 che accedono tramite registro. Le istanze di partecipazione alle procedure per l’accesso agli incentivi sono inviate al GSE esclusivamente tramite il sito www.gse.it, secondo modelli definiti nelle regole operative di cui all’articolo 12, allegando: a) l’offerta di riduzione della tariffa di riferimento; b) la documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, commi 3 e 4; c) la documentazione necessaria a comprovare il rispetto del criterio di priorità di cui al successivo Il GSE, nei limiti dei contingenti disponibili, forma una graduatoria che tenga conto del ribasso percentualmente offerto rispetto alla tariffa di riferimento. L’inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce impegno al riconoscimento della tariffa spettante e del contributo in conto capitale. Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica, a parità di riduzione offerta i seguenti ulteriori criteri in ordine di priorità: a) maggiore percentuale di energia elettrica autoconsumata per alimentare le utenze dell’impresa Gli impianti risultanti in posizione utile nelle relative graduatorie entrano in esercizio entro diciotto mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito della procedura e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, eroga gli incentivi secondo le seguenti modalità: Potenza Tariffa €/MWh Costo massimo €/kW 1 93 1.700 P>300 85 1.500 Zona geografica Fattore di correzione Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo) 4 €/MWh Regioni del Nord (Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto) 10 €/MWh La tariffa è corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione. Il GSE eroga gli incentivi per un periodo pari a venti anni, corrispondente alla vita utile convenzionale degli impianti, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero da fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati. L’erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi di mercato pari a zero, ovvero nelle ore in cui si registrano prezzi negativi, ove previsto nel regolamento del mercato elettrico italiano. Alla comunicazione di entrata in esercizio di cui all’articolo 9, comma 1, sono allegati i titoli di spesa sostenuta quietanzati, in relazione alla realizzazione dell’intervento, nonché la documentazione di dettaglio individuata dalle regole operative di cui all’articolo 12. Le voci di spesa ammissibili sono indicate all’Allegato 3. Il costo di investimento massimo di Le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili di cui all’Allegato 3 e di erogazione del Tutte le spese ammissibili devono essere comprovate con pagamenti effettuati tramite bonifico Il decreto è stato approvato dalla commissione europea e ci si attende a breve l’avvio delle procedure Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il GSE emana il primo avviso pubblico sulla base del calendario delle procedure competitive Articolo di Franco Rasotto – reteagevolazioni.it COS’E’ L’AGRIVOLTAICO
2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, adotta congiuntamente:BENEFICIARI
AGEVOLAZIONE
INTERVENTI AMMESSI
SPESE AMMISSIBILI
tipologie di spese:CARATTERISTICHE DEL SISTEMA AGRIVOLTAICO
superficie totale del sistema agrivoltaico.
consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici e rispetta, in ogni caso, i valori minimi di seguito riportati:
al 60 % della producibilità elettrica di un impianto fotovoltaico di riferimento (FVstandard).
Sul terreno oggetto dell’intervento deve essere garantita la continuità dell’attività agricola e
pastorale. Il rispetto di tale condizione è verificato con le modalità stabilite dalle linee guida
CREA-GSE.PROCEDURA DI ACCESSO
CRITERI DI SELEZIONE ED AMMISSIONE ALL’INCENTIVO
comma 5, lettera a).
agricola rispetto alla produzione netta dell’impianto, definita sulla base dei dati di progetto;
b) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE
EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE
riferimento per l’erogazione del contributo è riportato all’Allegato 1.
contributo in conto capitale sono definite con le regole operative di cui all’articolo 12.
bancario. Sono ammesse solo le spese quietanziate entro la data di entrata in esercizio dell’impianto e comunque non oltre il 30 giugno 2026.SCADENZE


