Il decreto-legge 27 gennaio 2022 (articolo 10-bis, comma 1) dispone che i confidi possano utilizzare le risorse erogate in attuazione della legge 27 dicembre 2013 (articolo 1, comma 54) per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici. Con decreto 9 dicembre 2022 sono stati definiti condizioni e criteri per la concessione di questi finanziamenti Il decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. I confidi vigilati, iscritti dell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB, ai quali siano state assegnate in gestione risorse in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge 147/2013, possono procedere all’erogazione di finanziamenti a valere sulle risorse pubbliche, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, alle condizioni e entro limiti previsti dal decreto stesso, subordinatamente all’avvenuto accreditamento quali soggetti concedenti relativamente alla misura di aiuto nei Registri aiuti di Stato (si veda infra sottosezione agevolazione). I confidi minori, iscritti all’elenco di cui all’articolo 112 del TUB, che intendano intraprendere l’attività di erogazione di credito diretto a valere sulle risorse pubbliche devono possedere i seguenti requisiti economico-patrimoniali e organizzativi, così come dettagliati dall’articolo 6 del decreto: I confidi minori sono tenuti, inoltre a: Il confidi minore in possesso dei requisiti sopra citati, ai fini dell’erogazione di credito diretto a valere sulle risorse pubbliche, deve essere a ciò specificamente autorizzato, presentando istanza di autorizzazione all’Organismo confidi minori (OCM), con le modalità previste dall’articolo 7 del decreto. Ottenuta la predetta autorizzazione, il confidi minore potrà procedere all’erogazione dei finanziamenti con le modalità ed entro i limiti previsti dal decreto, subordinatamente all’avvenuto accreditamento quale soggetto concedente rispetto alla misura di aiuto Registri aiuti di Stato (si veda infra sottosezione agevolazione). A valere sulle risorse erogate in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, i confidi possono concedere, alle piccole e medie imprese (PMI) operanti in tutti i settori economici, finanziamenti agevolati aventi le caratteristiche indicate dall’articolo 3 del decreto, tra le quali le seguenti: Beneficiari dell’intervento sono le piccole e medie imprese (PMI) operanti su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attività economica. Ai fini dell’accesso all’intervento pubblico le suddette PMI devono: L’agevolazione è concessa nei limiti di quanto previsto dai Regolamenti de minimis vigenti e in particolare: Per la corretta individuazione del campo di applicazione dei diversi citati regolamenti de minimis, sarà in ogni caso necessario fare riferimento alle rispettive pertinenti disposizioni. Ai fini del calcolo dell’ammontare delle agevolazioni, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), si applica la metodologia di cui alla Comunicazione della Commissione Europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). È utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating delle PMI beneficiarie, conformemente a quanto previsto dalla predetta Comunicazione. Il confidi è tenuto, inoltre, ai fini dell’adozione della delibera di concessione del finanziamento, alla registrazione dell’aiuto sviluppato a fronte del finanziamento concesso nei Registri aiuti di Stato, secondo le rispettive modalità di funzionamento. L’efficacia dell’agevolazione concessa è condizionata alla preventiva registrazione dell’aiuto sviluppato a fronte del finanziamento agevolato concesso nel competente Registro Aiuti di Stato e in particolare: Ciascun confidi, in accordo alla disciplina della misura agevolativa, ai fini dell’operatività del fondo rischi, dovrà accreditarsi ai Registri aiuti di Stato, nella qualità di soggetto concedente, mediante specifica richiesta (una per ciascun Registro aiuti). Si specifica che, tale richiesta dovrà essere presentata anche dai confidi già accreditati quali soggetti concedenti rispetto alla misura di aiuto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il decreto dell’economia e delle finanze del 3 gennaio 2017 (garanzie agevolate). Di seguito l’elenco dei confidi assegnatari di risorse pubbliche in gestione ai sensi dell’articolo 1, comma 54, della legge 147/2013 che, in attuazione delle disposizioni DM 9 dicembre 2022, hanno attivato l’operatività relativa alla concessione di credito agevolato in favore delle PMI. L’elenco è aggiornato al 04/10/2023 e può subire variazioni in aumento o in diminuzione sulla base delle scelte di operatività dei confidi gestori e delle vicende relative ai rapporti tra Amministrazione e confidi gestori. Nella concessione dei finanziamenti agevolati i confidi dovranno attenersi - oltre a quanto disposto dal decreto 9 dicembre 2022 - a quanto previsto dalla normativa di seguito riportata. Fonte MIMIT Cos'è
Condizioni per l’erogazione del credito agevolato
Caratteristiche dei finanziamenti concedibili
Beneficiari finali dell’intervento
Agevolazione
Elenco dei confidi gestori che hanno attivato l’operatività per la concessione di finanziamenti agevolati
Normativa


