Il decreto-legge 27 gennaio 2022 (articolo 10-bis, comma 1) dispone che i confidi possano utilizzare le risorse erogate in attuazione della legge 27 dicembre 2013 (articolo 1, comma 54) per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici. Con decreto 9 dicembre 2022 sono stati definiti condizioni e criteri per la concessione di questi finanziamenti. I confidi vigilati, iscritti dell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB, ai quali siano state assegnate in gestione risorse in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge 147/2013, possono procedere all’erogazione di finanziamenti a valere sulle risorse pubbliche, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, alle condizioni e entro limiti previsti dal decreto stesso, subordinatamente all’avvenuto accreditamento quali soggetti concedenti relativamente alla misura di aiuto nei Registri aiuti di Stato (si veda infra sottosezione agevolazione). I confidi minori, iscritti all’elenco di cui all’articolo 112 del TUB, che intendano intraprendere l’attività di erogazione di credito diretto a valere sulle risorse pubbliche devono possedere i seguenti requisiti economico-patrimoniali e organizzativi, così come dettagliati dall’articolo 6 del decreto: I confidi minori sono tenuti, inoltre a: Il confidi minore in possesso dei requisiti sopra citati, ai fini dell’erogazione di credito diretto a valere sulle risorse pubbliche, deve essere a ciò specificamente autorizzato, presentando istanza di autorizzazione all’Organismo confidi minori (OCM), con le modalità previste dall’articolo 7 del decreto. Ottenuta la predetta autorizzazione, il confidi minore potrà procedere all’erogazione dei finanziamenti con le modalità ed entro i limiti previsti dal decreto, subordinatamente all’avvenuto accreditamento quale soggetto concedente rispetto alla misura di aiuto Registri aiuti di Stato (si veda infra sottosezione agevolazione). A valere sulle risorse erogate in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, i confidi possono concedere, alle piccole e medie imprese (PMI) operanti in tutti i settori economici, finanziamenti agevolati aventi le caratteristiche indicate dall’articolo 3 del decreto, tra le quali le seguenti: Beneficiari dell’intervento sono le piccole e medie imprese (PMI) operanti su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attività economica. Ai fini dell’accesso all’intervento pubblico le suddette PMI devono: L’agevolazione è concessa nei limiti di quanto previsto dai Regolamenti de minimis vigenti e in particolare: Per la corretta individuazione del campo di applicazione dei diversi citati regolamenti de minimis, sarà in ogni caso necessario fare riferimento alle rispettive pertinenti disposizioni. Ai fini del calcolo dell’ammontare delle agevolazioni, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), si applica la metodologia di cui alla Comunicazione della Commissione Europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). È utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating delle PMI beneficiarie, conformemente a quanto previsto dalla predetta Comunicazione. Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy Cos'è
Condizioni per l’erogazione del credito agevolato
Caratteristiche dei finanziamenti concedibili
Beneficiari finali dell’intervento
Agevolazione


