PNRR Ministero del Turismo: Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo

Soggetti beneficiari e ambito di applicazione

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese alberghiere, le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici:

a)  regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;

b)  nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non si trovino in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento;

c) con stabile organizzazione d’impresa nel territorio nazionale;

d)  in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della
contributivi;

e)  in regime di contabilità ordinaria;

f)  in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e di una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per il finanziamento della domanda di incentivo presentata;

g)  laddove operanti nel settore agricolo o della pesca, che si impegnino ad adottare un apposito regime di contabilità lizzazione del programma e di monitoraggio dello stesso;

Non sono ammesse domande presentate da imprese:

a)    Nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

b)  i cui legali rappresentanti o membri della governance aziendale così come risultante dal Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda, siano sottoposti a misura cautelare ovvero siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non definitiva, per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro secondo, Titolo II, del Codice penale o che, comunque, confliggano con quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231. L’esclusione non opera qualora sia intervenuta la riabilitazione;

c)  che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d)  che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di incentivi nazionali o comunitari e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;

e)  che siano controllate, collegate o associate, ai sensi di quanto previsto dal Codice civile e dal Decreto Ministero delle Attività Produttive del 18.04.2005 ad imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un’attività analoga a cui si riferisce la domanda di incentivo;

f)  che si trovino, alla data dell’ultimo bilancio approvato, in situazione di difficoltà, come definita, in relazione al settore di attività in cui l’impresa proponente opera, dall’articolo 2,  punto 18, del Regolamento GBER, dall’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 o dall’articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n.1388/2014

Interventi ammissibili

Il Programma di investimento, come previsto dall’articolo 5, comma 2, lett. d), del Decreto, deve essere riferito ad una o più delle unità locali ubicati sul territorio nazionale, fermo restando che per ogni unità locale il Programma di investimento deve prevedere la realizzazione di almeno uno degli interventi di cui al secondo comma del presente articolo, ciascuno dotato di una propria autonomia funzionale.

Sono ammissibili agli incentivi i Programmi di investimento i cui costi al netto di IVA, inclusa la relativa specifica progettazione, siano relativi a:

a) interventi di riqualificazione energetica delle strutture di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020;

b) interventi di riqualificazione antisismica di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;

c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

d) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri - di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), incluse le unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in struttura ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

f) interventi per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi.

I Programmi di investimento devono avere i seguenti requisiti:

a) essere compatibili con le finalità statutarie dell’impresa proponente;

b) essere organici e funzionali all’attività esercitata dall’impresa proponente;

c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo. Per avvio del

Programma di investimento si intende la data di inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del Programma di investimento, ferma restando la non ammissibilità delle relative spese antecedentemente alla presentazione della domanda;

d) essere realizzati nell’ambito di una o più delle unità locali dell’impresa proponente ubicate nel territorio nazionale;

e) comportare spese ammissibili, al netto dell’IVA, complessivamente non inferiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal Regolamento GBER;

f)  essere idonei a realizzare il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva;

g)  non essere realizzati in adempimento a norme di legge obbligatorie;

h)  essere avviati e conclusi rispettivamente entro 6 e 30 mesi dalla data di stipula Contratto di finanziamento. La data di avvio è quella definita al precedente punto c), la data di conclusione è la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile. Su richiesta motivata del Soggetto beneficiario può essere autorizzata, per una sola volta, una proroga dei predetti termini della durata non superiore a sei mesi, fermo restando che i suddetti programmi dovranno in ogni caso essere completati entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente comma determina la revoca degli incentivi ai sensi del successivo articolo 12, comma 1, lettera e).

I Programmi di investimento devono essere conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale, alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo”(DNSH) e di apportare un contributo sostanziale (cfr Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente DNSH) a norma dell’art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852.

Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione deve essere assicurato il rispetto delle condizioni indicate nella Scheda n. 2 dell’allegato alla Circolare MEF n. 32 del 30 dicembre 2021 “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente – DNSH” pubblicata nella Sezione PNRR del sito istituzionale del Ministero.

In particolare:

a) l’attività non conduce a significative emissioni di gas ad effetto serra;

b) l’attività non conduce ad un peggioramento  degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;

c) l’attività non nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee o al buono stato ecologico delle acque marine;

d) l’attività non nuoce all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti. Tale requisito si intende soddisfatto se (1) non conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; (2) non comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili o (3) non comporta lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;

e) l’attività non comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;

f) l’attività non nuoce alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Tale requisito si intende soddisfatto se l’attività (1) non nuoce in misura significativa alla buona
condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o (2) non nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione;

I Programmi di investimento devono escludere esplicitamente tutte le seguenti attività:

·       generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

·       attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

·       attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente

Spese ammissibili

Sono ammissibili, al netto dell’IVA, le spese di investimento necessarie alla realizzazione degli interventi e sostenute direttamente dal Soggetto Beneficiario e relative all’acquisto di beni e servizi , rientranti nei seguenti limiti dell’investimento totale ammissibile;

a)  servizi di progettazione relativi alle successive voci di spesa sub b) c) d) e), nella misura massima complessiva del 2%;

b)  suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5%;

c)  fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50%;

d)  macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;

e)  investimenti in digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione, nella misura massima del 5%.

Tutte le spese del Programma di investimento complessivo, incluse quelle eventualmente riconosciute necessarie ma, per loro natura o per esubero sulle percentuali o limite massimo non ammesse alle agevolazioni - devono essere pagate esclusivamente, integralmente ed in modo diretto tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del Programma di investimento.

Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le spese relative ad investimenti ammortizzabili acquisiti in proprietà regolarmente contabilizzate e iscritte in bilancio per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le Grandi imprese.

Tutti i beni mobili acquistati devono essere nuovi di fabbrica e devono essere utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, direttamente dal Soggetto beneficiario ed esclusivamente sul territorio nazionale.

Tutti i beni e i servizi devono essere acquistati a condizioni di mercato da imprese e/o professionisti, che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di incentivo non si siano trovati nelle condizioni di controllo, collegamento o associazione, di cui all’articolo 2359 del
Codice Civile e al decreto Ministero delle Attività Produttive del 18.04.2005, rispetto al Soggetto beneficiario.

In relazione al Programma di investimento proposto, ciascuna impresa proponente può presentare nell’ambito del presente intervento una sola domanda di accesso agli incentivi.

Incentivi concedibili

Gli incentivi sono articolati nel Contributo e nel Finanziamento agevolato, concessi tenendo conto della dimensione dell’impresa e della ubicazione delle singole unità locali interessate dal Programma di investimento sul territorio nazionale;

laddove l’ubicazione delle singole unità locali interessate dal Programma di investimento ricada in aree di aiuto differenti del territorio nazionale, le percentuali di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) e di Contributo applicate saranno quelle del regime relativo alla localizzazione della singola unità locale.

Il Finanziamento agevolato è concesso al tasso fisso dello 0,50% con durata minima di 4 anni (48 mesi) e massima di 15 anni (180 mesi) inclusi 3 anni di preammortamento massimi (36 mesi), correlati all’effettiva durata del Programma di investimento e decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di finanziamento.

L’ammortamento è effettuato a rate semestrali, costanti e posticipate con scadenza 30 Giugno e 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

La data della prima rata di ammortamento corrisponderà alla prima scadenza utile successiva al termine del periodo di preammortamento, la cui durata sarà commisurata alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di finanziamento. Il Preammortamento massimo indicato non ricomprende l’eventuale preammortamento tecnico, necessario ad allineare il piano di ammortamento alla prima scadenza utile della rata (30/06 o 31/12). L’eventuale preammortamento tecnico si andrà ad aggiungere al preammortamento, nel limite della durata massima del finanziamento sopra indicata.

L’incentivo derivante dal Finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di concessione degli incentivi, e quelli da corrispondere al tasso agevolato di cui al precedente comma 3.

Al Finanziamento agevolato è associato un Finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato dalla Banca finanziatrice. Il Finanziamento agevolato ed il Finanziamento bancario costituiscono insieme il Finanziamento, regolato in modo unitario da un unico contratto, sulla base di quanto previsto nella Convenzione.

Il Finanziamento può essere assistito da idonee garanzie, ivi incluse le garanzie di cui all’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate da SACE S.p.A.;

Il Contributo è concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese, tenendo conto dei limiti percentuali massimi di cui all’articolo 7, comma 2, del Decreto.

Gli incentivi soddisfano i limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dal Regolamento GBER e possono essere concessi fino al 31 dicembre 2023, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione europea.

Qualora il valore complessivo dell’incentivo superi i massimali di aiuto ESL previsti da regolamento GBER, l’importo dell’incentivo è ridotto al fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla precitata disciplina, riducendo il Contributo concedibile.  

Il Finanziamento, unitamente al Contributo, non può essere superiore al 100 (cento) per cento dei costi e delle spese ammissibili. Il Soggetto beneficiario dovrà assicurare la copertura integrale del Programma di investimento, inclusi i costi necessari ma non ammissibili e l’IVA complessiva,
apportando ulteriori risorse finanziarie non agevolate.

L’ammontare degli incentivi è rideterminato al momento dell’erogazione a saldo e non può essere superiore all’importo nominale di quanto previsto nel Provvedimento di concessione.

Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli altri incentivi previsti dagli articoli 1, 2 e 8, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nei termini previsti dal medesimo decreto-legge e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.

Ai fini del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dall’Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio dell’ 8 Luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia, misura M1C3- 4.2, l’attribuzione degli incentivi di cui all’ Avviso avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite massimo di spesa previsto per la misura e nel rispetto delle riserve di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 2 dell’ Avviso. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell’obiettivo del numero minimo di 300 imprese beneficiarie, l’incentivo riconoscibile a valere sul contributo a fondo perduto verrà ridotto in misura proporzionale per tutti i Soggetti beneficiari fermo restando l’obbligo di dimostrare la copertura integrale del progetto.

Per visionare l’intero Avviso o approfondire le modalità di presentazione delle domande, cliccare questo link 
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