Patent box 2024

Il Patent Box è stato profondamente modificato con il DL 146 del 21/1021 e con la successiva Legge di Bilancio 2022.

Si è passati da un’agevolazione sui redditi prodotti dai beni oggetto di privativa industriale a un’agevolazione sui costi sostenuti per lo sviluppo degli stessi

BENEFICIARI

Società e titolari di reddito di impresa, stabili organizzazioni di soggetti esteri residenti in Paesi in cui sono in vigore accordi contro la doppia imposizione e per lo scambio effettivo di informazioni che determinano il reddito con metodo analitico e che svolgono attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti stipulati con società terze, università, organismi di ricerca o equiparati.

AGEVOLAZIONE

Maggiorazione del 110% ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali protetti.

Il beneficio fiscale è del 30,69% (calcolato su un’IRES del 24% e un IRAP del 3,9%)

L’agevolazione è cumulabile con il Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo

SPESE AMMISSIBILI

Costi di ricerca e sviluppo in relazione a:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • disegni e modelli,

che siano dal beneficiario utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attivita’ d’impresa

L’agevolazione è concessa a condizione che i beneficiari svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni immateriali sopra indicati

Sono ammissibili le spese sostenute in vista della creazione di immobilizzazioni immateriali oggetto di questa agevolazione a decorrere dall’ottenimento della privativa industriale.

L’agevolazione può essere ottenuta per spese sostenute entro gli otto anni precedenti alla privativa industriale.

SCADENZE

L’opzione ha durata per cinque periodi d’imposta ed e’ irrevocabile e rinnovabile.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell’opzione e le modalità operative della normativa

CIRCOLARE 5/E DEL 24/02/2023

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 5/E del 24/02/2023 che entra nel dettaglio della normativa sul Patent Box e chiarisce numerosi dubbi sorti tra gli operatori nel primo anno di applicazione del Nuovo Patent Box.

PATENT BOX E ADEMPIMENTI TARDIVI

La circolare entra nel merito di alcuni adempimenti formali necessari al fine della fruizione del Patent Box e della Penalty Protection.

Per quanto riguarda l’opzione per fruire del beneficio, la circolare specifica:

L’ opzione nuovo PB può essere, inoltre, esercitata anche avvalendosi della c.d. “remissione in bonis”, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, e sempreché ricorrano le ulteriori condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (nel seguito “D.L. n. 16 del 2012”), …. la possibilità di esercizio tardivo dell’opzione nuovo PB è, in ogni caso, da intendersi subordinata alla circostanza che il contribuente versi in una condizione di “buona fede”. Tale condizione è da escludere qualora l’assolvimento tardivo dell’adempimento di natura formale, costituito dalla comunicazione in dichiarazione dell’opzione, «rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità».

Per quanto riguarda la Penalty protection la circolare prevede che:

Il possesso della documentazione idonea può essere comunicato in dichiarazione anche tardivamente, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, e sempreché ricorrano le ulteriori condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (nel seguito “D.L. n. 16 del 2012”).

PATENT BOX E LICENZA D’USO

La circolare conferma che il Patent Box può essere utilizzato dal licenziatario o sub licenziatario:

Sulla base di quanto fin qui esplicitato, possono accedere al nuovo regime Patent box anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub-licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene, fermo restando che devono sussistere tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, e ricorrere tutte le condizioni normativamente previste

PATENT BOX E RETI DI IMPRESE

La circolare definisce il funzionamento del Patent Box per le Reti di Imprese, nella forma di Rete Contratto e nella forma di Rete Soggetto nonchè analogamente per i consorzi.

Infine, si precisa che, analogamente a quanto previsto dalla circolare n.13 del 2017, paragrafo 4.7.1, in tema di credito d’imposta ricerca e sviluppo, possono essere inclusi nel novero delle imprese beneficiarie anche i consorzi e le reti di imprese che riscontrino i requisiti previsti dalla disciplina agevolativa in commento.

Nel caso della Rete Contratto ovvero quando la rete sia priva di autonoma soggettività giuridica (e conseguentemente di autonoma capacità tributaria), gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti direttamente in capo alle imprese partecipanti, sicché in relazione ai costi relativi ad attività di ricerca e sviluppo eleggibili, fatturati o “ribaltati” alle singole imprese, queste ultime hanno diritto all’agevolazione.

Ragionamento analogo vale per i consorzi qual’ora pur svolgendo l’attività di ricerca e sviluppo, non assumesse la veste di soggetto investitore in quanto opera secondo il meccanismo del riaddebito alle imprese consorziate dei costi sopportati, indipendentemente dal fatto che l’ente abbia o meno rilevanza esterna, il rischio dell’investimento grava sulle imprese partecipanti, in relazione alla quota di costi da ciascuna sostenuta attraverso il “ribaltamento” operato dal consorzio. In tale fattispecie, l’agevolazione spetterà a ciascuna impresa consorziata.

Nel caso della Rete Soggetto configurata mediante l’iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese, acquisisca autonoma soggettività giuridica (e conseguentemente una capacità giuridica tributaria autonoma rispetto alla capacità giuridica delle singole imprese partecipanti), gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti direttamente in capo alla “rete-soggetto”. Tale soggetto “distinto”, che diventa un autonomo soggetto passivo di imposta (con tutti i conseguenti obblighi tributari previsti ex lege in materia di imposte dirette e indirette), … nel caso in cui il programma di rete preveda lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, tali attività e il rischio a esse connesso sono imputabili alla “rete-soggetto”, la quale, risultando essere un’“impresa”, può essere, al ricorrere di tutte le condizioni, il soggetto destinatario dell’agevolazione. La “rete-soggetto”, quindi, applicherà in modo autonomo la maggiorazione del 110%.

Analogamente, quando i consorzi effettuano direttamente gli investimenti nell’attività di ricerca e sviluppo ed effettuano la ricerca in qualità di soggetto investitore sostenendone i costi, sopportando il rischio dell’attività svolta e ritraendone i benefici, l’agevolazione spetta al consorzio stesso che ne beneficerà in modo autonomo, avendo riguardo ai costi sostenuti per le attività rilevanti e connessi ai beni immateriali oggetto di agevolazione.

PATENT BOX E OPZIONE PER GLI ANNI SUCCESSIVI E PER ALTRI BENI

Nel caso in cui, in periodi di imposta successivi all’esercizio di una prima opzione, l’impresa intenda richiedere l’agevolazione per un nuovo bene immateriale, ricompreso tra quelli individuati dal comma 3 dall’articolo 6, la stessa dovrà esercitare una nuova opzione nuovo PB, che avrà una durata pari a cinque periodi d’imposta a decorrere dal suo esercizio.

MOMENTO DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO PER SOFTWARE E DISEGNI

Un’aspetto che ha messo in difficoltà gli operatori in questi primi mesi è stato quello di stabilire il momento (l’anno) di fruizione del beneficio e del meccanismo premiale.

La norma è infatti chiara per quanto riguarda i brevetti e stabilisce che il momento rilevante è quello dell’ottenimento della privativa.

Tale principio però non è applicabile direttamente a software e disegni. La circolare ha quindi stabilito in via interpretativa che per l’agevolazione ordinaria per i software è sufficiente la prova della esistenza del software che può risultare da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R.28 dicembre 2000, n. 445;….. tale dichiarazione, attesta la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo,…. e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno. La dichiarazione deve altresì contenere la descrizione del programma per elaboratore a cui può essere allegata copia del programma su supporto ottico non modificabile, conformemente alle previsioni dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 1994, n. 244 in materia di registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

Per fruire invece del meccanismo premiale per i software si potrà beneficiare ….a partire dal periodo di imposta in corso alla data di registrazione del bene presso la SIAE.

Per il godimento del beneficio ordinario per i disegni e modelli “giuridicamente tutelati”, occorre distinguere:

a) i disegni e modelli registrati;

b) i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità (di cui all’articolo 11 del Regolamento CE n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari);

c) il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, n. 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Negli altri casi-lett. b) e c)-la prova dell’esistenza del bene può risultare da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R.28 dicembre 2000, n. 445,… tale dichiarazione … attesta la titolarità dei diritti esclusivi sul bene in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo …. e la sussistenza dei rispettivi requisiti di tutela sopra descritti in relazione al regolamento (CE)n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari e alla legge sul diritto d’autore e indica inoltre: (i) per il disegno e modello comunitario non registrato, la data e l’evento in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità; e (ii) per il disegno industriale protetto dal diritto d’autore, il nome dell’autore e, se questi non è vivente, la data della morte.

Per quanto riguarda invece la fruizione del meccanismo premiale con riferimento ai disegni e modelli non registrati … è possibile procedere al recupero dei costi precedentemente sostenuti soltanto dal momento in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale, mediante registrazione. In tali casi, resta fermo che, in sede di applicazione del meccanismo premiale, non è possibile agevolare spese per le quali il beneficio è stato già fruito nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la divulgazione al pubblico.

PATENT BOX E SPESE INFRAGRUPPO

La circolare ribadisce che non sono ammissibili le spese infragruppo quando sostenute da aziende controllate o controllanti anche per il tramite di familiari.

Ai sensi del successivo punto 3.2 del Provvedimento, rientrano tra le attività rilevanti anche «quelle svolte mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa».

Per la sussistenza del requisito del controllo, il Provvedimento specifica che si debba tenere conto anche delle partecipazioni, dei titoli o dei diritti posseduti dai familiari individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR. Viene precisato inoltre che, nello svolgimento delle attività commissionate, i commissionari indipendenti non possono avvalersi di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente.

PATENT BOX E CONTRATTI EXTRA-MUROS

Attenzione ai contratti con società od enti esterni poichè la circolare precisa che non risultano – in linea di principio – agevolabili le spese derivanti da contratti aventi ad oggetto un obbligo di risultato.

PATENT BOX E CUMULABILITA’

La circolare analizza la cumulabilità del patent box con le altre agevolazioni e con il credito di imposta ricerca e sviluppo.

In via generale la disciplina precede che i costi oggetto di maggiorazione siano assunti al netto di eventuali contributi ricevuti dall’impresa per il loro finanziamento e rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputati, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in applicazione del principio di competenza di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 109.

Nel caso specifico del Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo per il quale è esplicitamente ammessa la cumulabilità, occorre analizzare la specifica normativa (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che al comma 203 prevede che «per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto […]in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili».

Al riguardo, si ritiene che il nuovo Patent box rientri nel novero «delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti», analogamente a quanto già sostenuto nella Circolare n. 13 del 13 maggio 2022, ove è stato precisato che per «sussidio deve interventi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale)».Pertanto, ove i medesimi costi considerati ammissibili ai fini della maturazione del credito d’imposta in questione, siano riferibili anche ad una delle attività rilevanti ai fini del riconoscimento del nuovo Patent box e, sempreché in relazione agli stessi, il contribuente decida di avvalersi del meccanismo premiale,  [o dell’agevolazione ordinaria].

si ritiene che, in tali ipotesi, i costi, sui quali è stata applicata la maggiorazione prevista dalla nuova agevolazione, debbano essere riconsiderati ai fini della determinazione del credito d’imposta in questione. A tal fine, i predetti costi devono esseri assunti al netto dell’imposta sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box.

L’applicazione di tale interpretazione ai periodi d’imposta interessati dal meccanismo premiale comporta la restituzione del credito d’imposta disciplinato dalla richiamata legge n. 160 del 2019, eventualmente giàfruito; tale restituzione deve avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi in quanto al momento della fruizione del credito d’imposta il contribuente si è conformato alledisposizioni contenute nella disciplina del credito d’imposta al momento applicabili.

Per completezza di trattazione, si rileva che il medesimo obbligo di restituzione del credito d’imposta ricerca e sviluppo debba essere effettuato anche quando il contribuente fruisce della maggiorazione “ordinaria” prevista dall’articolo 6.

Nel caso di utilizzo del Patent Box occorre quindi effettuare il “netting” ai fini del credito di imposta ricerca e sviluppo.

articolo di Franco Rasotto - Rete agevolazioni


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