MIT: Contributo Investimenti Settore Autotrasporto

E' stato pubblicato il Decreto direttoriale n.28 del 31 gennaio 2024 che disciplina le modalità di erogazione di 25 milioni di euro destinati agli investimenti nel settore dell'autotrasporto.

Gli incentivi, previsti dal Decreto Ministeriale 717 del 1 dicembre 2023, sono destinati alle imprese iscritte nel Registro Elettronico Nazionale (REN) e all'Albo degli autotrasportatori la cui attività prevalente sia l'autotrasporto di cose e sono finalizzati all'adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente ecosostenibile, valorizzando l'eliminazione dalla circolazione dei veicoli più obsoleti.

Importi dei contributi, costi ammissibili e intensità di aiuto

a) nel caso dell’acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnel- late e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel.

b) nel caso dell’acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/ elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;

c) nel caso dell’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo è determinato in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo pari ad euro 2.000.

Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera a) e b), dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E, viene riconosciuto una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo rottamato. Tale veicolo, a pena d’ammissibilità deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno precedente l’entrata in vigore del presente decreto.

In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI step E, il contributo è determinato, avuto riguardo al sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI step E in sostituzione del veicolo radiato, in euro 7.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 15.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.

In relazione all’acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 E ed Euro VI step E il contributo è determinato in euro 3.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.

In relazione agli investimenti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) del decreto, sono finanziabili:

a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, rispondenti, rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo, ovvero rimorchi e semirimorchi conformi contemporaneamente alle normative UIC 595-5 e IMO. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno un dispositivo innovativo definiti dal decreto ai fini dell’ammissione al beneficio;

b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per au-toveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (Stage V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;

c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (Stage V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.

Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le grandi imprese.

Nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) dell’articolo 5 del decreto, il contributo viene determinato come di seguito indicato:

1) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese: nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, secondo quando indicato all’art. 5, comma 5, lettera c), installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

2) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto conto che è possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera c), installate su tali veicoli.

Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le grandi imprese.

Modalità di Funzionamento

La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due fasi distinte e successive:

a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalità di cui all’articolo 3 del presente decreto;

b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall’articolo 4 del presente decreto.

È previsto un solo periodo di incentivazione. Nello specifico la finestra temporale è dal 4 marzo 2024 al 22 marzo 2024; all’interno di detto periodo, fermo restando l’importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall’articolo 2 comma 4 del D.M. 1 dicembre 2023, n. 317, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all’incentivo.

All’interno di detto periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l’incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 1 dicembre 2023, n. 317.

Le risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 25 milioni di euro di cui all’art. 1 comma 1 del D.M. 1 dicembre 2023, n. 317, al netto delle spettanze previste per l’attività del soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di incentivazione secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all’articolo 2 del già citato decreto ministeriale.

Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella della rendicontazione di cui all’articolo 10 del presente decreto, il soggetto gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarità non sanabili, ne fornisce comunicazione all’Amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell’impresa istante agli incentivi. In questo caso l’importo precedentemente accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilità delle risorse.

Il soggetto gestore procede alla implementazione di tre “contatori”, uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 1 dicembre 2023, n. 317. L’entità delle risorse via via presenti e utilizzabili per ognuna delle singole aree viene aggiornata periodicamente utilizzando l’apposita piattaforma informatica realizzata dal soggetto gestore.

Ove il sistema informatico rilevi l’esaurimento delle risorse finanziarie, le domande saranno ugualmente proponibili e accettate con riserva nell'eventualità di una successiva disponibilità di risorse. In quest’ultimo caso, le domande precedentemente accettate con riserva saranno istruite sulla base dell’ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.

ELENCO DISPOSITIVI INNOVATIVI (art. 5, comma 5, lettera a)

1. Spoiler laterali (ammesse dal regolamento UE n. 1230/2012, masse e dimensioni).

2. Appendici aerodinamiche posteriori.

3. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (Electronic braking system) per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti.

4. Tyre pressure monitoring system (TPMS), oppure Tyre pressure and temperature monitoring system (TPTMS), oppure Tyre pressure and automatic inflating monitoring system.

5. Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria dell’impianto pneumatico abbinato al Sistema di ausilio in sterzata determi- nando un minor lavoro del compressore del veicolo trainante con riduzione dei consumi di carburante.

6. Telematica indipendente collegata all’EBS (Electronic braking system) in grado di valutare l’efficienza di utilizzo di rimorchi e semiri- morchi (tkm) e/o geolocalizzarli per ottimizzare le percorrenze e ridurre il consumo di carburante.

7. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (Electronic braking system) per ausilio in sterzata.

8. Sistema elettronico di controllo dell’usura delle pastiglie freno.

9. Sistema elettronico di controllo dell’altezza del tetto veicolo, oppure Sistema elettronico automatico gestito da centraline EBS (Electronic braking system) che ad una data velocità abbassa l’assetto di marcia del rimorchio e migliora il coefficiente di penetrazione aerodinamica del veicolo o del complesso veicolare.

10. Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS (Electronic braking system) per il monitoraggio dell’inclinazione laterale del rimor- chio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico e del relativo

 Per maggiori Approfondimenti RAM Spa (Società in House del MIT)

Di seguito sono disponibili le tabelle ufficiali di sintesi degli incentivi previsti dal Decreto

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