MIMIT: Bando Marchi+

Cos'è

Incentivo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (DGTPI-UIBM) finalizzato a favorire la registrazione di marchi nazionali all’estero, sia a livello europeo (presso l’EUIPO, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) che internazionale (presso l’OMPI, Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale), con l’obiettivo di sostenere la capacità innovativa e competitiva delle imprese italiane.

Con il presente bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti Misure agevolative:

-        Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;

-        Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013), in base al quale l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un’impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi).

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ammissibilità:

a)     avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita nell’allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014;

b)     avere sede legale e operativa in Italia;

c)     essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;

d)     non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

e)     non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);

f)      non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;

g)     essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;

h)     per la misura A:

-  aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;

nonché

-  aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;

i) per la Misura B:

- aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, almeno una delle seguenti attività:

·  il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

·  il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

·  il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

nonché

- aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

2.     Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013, la presente misura agevolativa non si applica ad attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (regolamento UE n.1379/2013), né ad attività di produzione primaria di prodotti agricoli.

3.     I requisiti di cui al comma 1 alle lettere da b. a g. devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal momento della presentazione della domanda sino a quello dell’erogazione dell’agevolazione.

Risorse finanziarie

Le risorse disponibili per l’attuazione del presente Bando ammontano complessivamente a euro 2 milioni.

Tipologia delle spese ammissibili

1. Per la Misura A, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di deposito e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni di seguito indicati:

a)     Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) e deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione.

b)     Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la compilazione della domanda di marchio dell’Unione europea ed alle conseguenti attività di deposito presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library.

c)     Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library.

d)     Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all’assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati.

e)     Tasse di deposito presso EUIPO.  

2. Per la Misura B, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di registrazione e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni di seguito indicati:

a)     Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO. Il servizio deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione.

b)     Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la compilazione della domanda di marchio internazionale ed alle conseguenti attività di deposito presso UIBM o EUIPO o presso OMPI (per le sole designazioni successive) e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library.

c)     Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library.

d)     Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all’assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso OMPI e/o all’assistenza prestata di fronte agli uffici nazionali che hanno emesso il rilievo successivamente al deposito della domanda di registrazione presso OMPI. Il servizio deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati. L’agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di un’agevolazione già concessa a valere sul presente Bando presentando, entro i termini di vigenza dello stesso, una nuova successiva domanda di partecipazione.

e)     Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.

3. Ai fini dell’ammissibilità, tutte le spese (comprese le tasse di deposito/registrazione) di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, devono:

a)     risultare da fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione, intestate all’impresa richiedente l’agevolazione;

b)     essere state sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione dall'impresa richiedente l'agevolazione che deve aver provveduto direttamente al relativo pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, RIBA, carta di credito;

c)     riguardare attività e servizi effettuati direttamente dagli stessi soggetti che emettono le fatture di cui alla lettera a. che devono essere titolari di partita iva nonché in possesso dei requisiti previsti per ciascun servizio di cui al presente articolo. Non sarà ritenuta in nessun caso ammissibile la spesa fatturata da un soggetto diverso da quello che ha svolto le attività e i servizi;

d)     qualora le spese siano state effettuate da soggetti diversi dalla impresa richiedente l'agevolazione, dovranno risultare da questa rimborsate al soggetto che le ha effettuate – esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, RIBA, carta di credito – prima della presentazione della domanda.

4.     Sono in ogni caso escluse le spese per l’acquisizione di servizi:

a)     prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l’impresa richiedente ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;

b)     prestati da amministratori o soci dell’impresa richiedente o loro prossimi congiunti1;

c)     prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell’impresa richiedente.

Entità dell’agevolazione

Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni di cui all’articolo 5 e nel rispetto degli importi massimi previsti – secondo il seguente prospetto – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 6.000,00.

SERVIZI

IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE

a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE

€ 1.500,00

b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO

€ 300,00

c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ

1 - Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi all’Italia*

2 - Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi a tutti i paesi della UE*

*Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi; pertanto, non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca.

 

 

€ 550,00

 

€ 1.500,00

 

d. ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL MARCHIO IN RISPOSTA A OPPOSIZIONI SEGUENTI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE**

** Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l’agevolazione non può superare l’importo massimo previsto.

€ 1.500,00

 

e. TASSE DI DEPOSITO

PER OGNI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE LE TASSE DI DEPOSITO SONO RICONOSCIUTE NELLA MISURA DELL’80% DEL COSTO SOSTENUTO E CONCORRONO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’IMPORTO MASSIMO DI AGEVOLAZIONE PER MARCHIO

Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di registrazione e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni di cui all’articolo 5 e nel rispetto degli importi massimi previsti – secondo il seguente prospetto – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 9.000,00.

QUADRO SERVIZI SPECIALISTICI ESTERNI E IMPORTO MASSIMO DELLE AGEVOLAZIONI

SERVIZI

IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE

a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE

€ 1.650,00

b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO

€ 350,00

c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ

1 - Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi all’Italia*

2 - Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi a tutti i paesi della UE*

3 - Ricerca di anteriorità per ciascun Paese non UE  

*Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi; pertanto, non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca.  

 

€ 630,00

 

€ 1.800,00



€ 700,00

d. ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL MARCHIO IN RISPOSTA A OPPOSIZIONI SEGUENTI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE

1 - Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione**

2 - Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in
risposta a rilievi degli uffici nazionali seguenti al deposito della domanda di registrazione
***

** Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l’agevolazione non può superare l’importo massimo previsto. 

***Per uno stesso marchio è possibile richiedere agevolazioni per un massimo di tre rilievi degli uffici nazionali.

 

 

 

 


€ 1800,00


 

€ 600,00 per ogni singolo rilievo

e. TASSE DI DEPOSITO

PER OGNI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE LE TASSE DI REGISTRAZIONE SONO RICONOSCIUTE NELLA MISURA DEL 90% DEL COSTO SOSTENUTO E CONCORRONO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’IMPORTO MASSIMO DI AGEVOLAZIONE PER MARCHIO

  1. Ai fini dell’estensione e delle ricerche di anteriorità l’Unione europea è considerata come un singolo Paese.
  2. Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1° gennaio 2020 per uno stesso marchio è possibile effettuare designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni sono cumulabili fino all’importo massimo per marchio di € 9.000,00.
  3. Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° gennaio 2020 è possibile richiedere agevolazioni esclusivamente per le designazioni successive effettuate dopo il 1° gennaio 2020; in tal caso l’importo massimo delle agevolazioni per marchio è di € 4.000,00.
  4. Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 25.000,00.

Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora nella misura B non si indichi l’Unione europea come Paese designato) nel rispetto degli importi massimi indicati per marchio e per impresa. Per lo stesso marchio è possibile presentare in un’unica domanda la richiesta di agevolazione sia per la Misura A sia per la Misura B.

Qualora un’impresa possa richiedere l’agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata una domanda per ciascuno di essi, pena l’inammissibilità della domanda stessa.

Ai fini del calcolo relativo al raggiungimento del valore complessivo di € 25.000,00 per impresa, l’agevolazione erogata per un marchio con pluralità di imprese titolari verrà imputata pro-quota a ciascuna impresa contitolare, ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. n.30 del 2005 (Codice Proprietà Industriale) e degli artt. 1100 e ss. del Codice Civile in materia di comunione.

  1. Per un marchio con pluralità di imprese titolari l’importo dell’agevolazione potrà essere concesso in misura corrispondente alle specifiche quote percentuali di contitolarità del marchio per il quale è richiesta l’agevolazione.
  2. Le agevolazioni di cui al presente Bando non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili o parte di esse, con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime de minimis o agevolazioni finanziate con risorse UE (es. EUIPO - IDEAS POWERED FOR BUSINESS). Tuttavia, nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono fruibili unitamente a tutte le misure generali, anche di carattere fiscale, che non sono aiuti di Stato e non sono soggette alle regole sul cumulo.

Fonte MIMIT 

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