MIMIT: Agevolazioni per la Ricerca e Sviluppo nelle regioni del Sud

BENEFICIARI

  • le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  • le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
  • le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
  • i Centri di ricerca;
  • le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2

Le aziende possono presentare progetti, anche congiuntamente tra loro, che prevedano:

  • a) un numero massimo di 5 imprese comprendenti il capofila e i co-proponenti, fermo restando un importo progettuale a carico di ciascuna impresa di valore non inferiore a euro 3.000.000,00;
  • il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.

AGEVOLAZIONE

a) finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50%.

Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, secondo i principi di adeguata ripartizione del rischio di credito, individuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8. Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario costituiscono, insieme, il finanziamento.

Nei casi di accesso delle PMI alla maggiorazione di cui al paragrafo iv) della seguente lettera b), il finanziamento agevolato è concedibile per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 40%;

Il finanziamento è concesso a un tasso di interesse pari al 20 (venti) per cento del tasso di riferimento
determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data della delibera di cui all’articolo 11, comma 1 e, comunque, non inferiore allo 0,80 per cento nominale annuo;

La durata del finanziamento può assumere un valore minimo di 4 anni e massimo di 15 anni,
comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del progetto e,
comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

b) contributo alla spesa, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili articolata come segue:
i) 30% per le piccole imprese;

ii) 25% per le medie imprese;

iii) 15% per le grandi imprese, non rientranti nella definizione di PMI;

iv) 10% quale maggiorazione, spettante, in alternativa, in caso di progetto:

  1. realizzato interamente nelle regioni meno sviluppate;
  2. realizzato nell’ambito di un progetto congiunto di cui all’articolo 3, comma 2:
    2.1 realizzato congiuntamente tra più imprese proponenti che siano tra loro indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti proponenti e che stabiliscano una collaborazione finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati, e
    2.2 in cui ciascuna impresa non sostenga, da sola, più del 70 per cento dei costi complessivi ammissibili e in cui sia presente almeno una PMI tra le imprese proponenti;
  3. che preveda un’ampia diffusione dei risultati attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito;
  4. che preveda l’impegno dell’impresa beneficiaria a rendere disponibili alle parti interessate nello Spazio economico europeo, con frequenza costante, i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo finanziata che siano protetti da diritti di proprietà intellettuale, attraverso licenze per l’utilizzo degli stessi, a prezzo di mercato e condizioni non esclusive e non discriminatorie.

INTERVENTI AMMISSIBILI

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, riportate in allegato n. 1, nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa. I progetti devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attività strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto.

I progetti devono:

  • essere realizzati dai soggetti beneficiari nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale, in coerenza con il territorio di competenza dell’intervento agevolativo sulla base dei vincoli di localizzazione previsti dalle fonti di finanziamento utilizzate;
  • prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000,00 e non superiori a euro 20.000.000,00;
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni;
  • avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi;
  • rispettare il principio DNSH

SPESE AMMISSIBILI

  • a) il personale dell’impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
  • b) gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili unicamente le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto;
  • c) i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l’attività del
  • progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
  • d) le spese generali relative al progetto;
  • e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

SCADENZE

Procedura negoziale. In attesa dei decreti attuativi

Articolo di Franco Rasotto, Fonte MIMIT

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