MASAF: Fondi per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano

Pubblicati i decreti attuativi delle misure volte a promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione, della pasticceria e della gelateria italiane e a valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano

A partire dal giorno 23 febbraio 2024, accedendo alla piattaforma informatica INVITALIA, sarà possibile effettuare la PRE-REGISTRAZIONE dei dati dell'impresa e prendere visione di tutti i FAC-SIMILE dell'istanza di contributo e dei relativi allegati. 

PRESENTAZIONE ISTANZE DI CONTRIBUTO DAL 1° MARZO AL 30 APRILE 2024 

Dotazione finanziaria, contributo concedibile, regime agevolativo, divieto di cumulo

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, del D.M. del 4 luglio 2022, la dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi di cui al decreto direttoriale del 24 Gennaio 2024, è pari a complessivi 56.000.000,00 di euro, comprensivi degli oneri per la gestione dell’intervento di cui all’art. 4 del D.M. del 4 luglio 2022.

A valere sulle risorse di cui prima,può essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto capitale non superiore:

a) al 70% (settanta per cento) delle spese totali ammissibili;

b) a 30.000,00 (trentamila/00) euro per singola impresa.

I contributi di cui sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis.

Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.

Ai fini della concessione delle agevolazioni, il Soggetto gestore verifica la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, compresi il rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis tramite consultazione dei dati contenuti all’interno del Registro Nazionale aiuti. 

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del D.M. del 4 luglio 2022. Nello specifico:

a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (“Ristorazione con somministrazione”): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del D.M. del 4 luglio 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del D.M. del 4 luglio 2022– prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;

b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 (“Gelaterie e pasticcerie”) e dal codice ATECO 10.71.20 (“Produzione di pasticceria fresca”): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del D.M. del 4 luglio 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del D.M. del 4 luglio 2022– prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;

c) che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovino in stato di liquidazione volontaria o giudiziale né soggetti ad una procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie dell’attività anche ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.;

d) non siano in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;

e) siano iscritte presso INPS o INAIL e abbiano una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);

f) siano in regola con gli adempimenti fiscali;

g) abbiano restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

h) non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del D.P.C.M. 23 maggio 2007 (“Impegno Deggendorf”).

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese:

a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda. 

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attività dell’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa; i beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo, come previsto all’art. 6, comma 1, del D.M. del 4 luglio 2022.

Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo nonché le spese di cui all’art. 6, comma 4, del D.M. del 4 luglio 2022, e precisamente:

a) l’acquisto di componenti, pezzi di ricambio o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;

b) terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere, ivi compresi gli impianti idrici, elettrici, di allarme, di riscaldamento e raffreddamento;

c) mezzi targati;

d) beni usati o rigenerati;

e) utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;

f) imposte e tasse;

g) contributi e oneri sociali di qualsiasi genere;

h) buoni pasto;

i) costi legali e notarili;

j) consulenze di qualsiasi genere;

k) spese non direttamente finalizzate all’attività dell’impresa.

Non sono, altresì, ammesse le spese:

a) di importo inferiore a 516,46 euro, al netto di IVA, a meno che non possano essere iscritte nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo, come previsto al comma 1 del presente articolo;

b) per macchinari, impianti, attrezzature e software acquistati con permute, tramite compensazione delle spese e soggetti a sconti o abbuoni. 

Erogazione dei contributi

Ai fini dell’erogazione, l’impresa dovrà presentare, entro i 30 giorni successivi alla data di ultimazione delle spese e comunque non oltre il 30/06/2025, apposita richiesta, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it) completa degli allegati previsti dall’articolo 9 del D.M. del 4 luglio 2022, e precisamente:

a) copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali che riportino la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. del 4 luglio 2022 - CUP …», ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

b) documentazione atta ad attestare la piena tracciabilità delle spese sostenute dall’impresa (ordinativi di pagamento ed estratti conto);

c) relazione tecnica finale recante la descrizione degli investimenti effettuati e attestante il completo pagamento delle relative spese;

d) copia del registro dei beni ammortizzabili o documentazione equipollente (ad esempio libro giornale, registro IVA acquisti) dai quali si evinca l’annotazione dei beni rendicontati;

e) quietanze di pagamento rilasciate dai fornitori. 

L’incompletezza ed il mancato rispetto della documentazione e degli allegati di cui prima determina la revoca del contributo concesso.

Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.M. del 4 luglio 2022, le spese, da rendicontarsi nelle modalità di cui prima, devono essere interamente sostenute e pagate dall’impresa entro il termine perentorio di otto mesi dalla data di concessione delle agevolazioni.

L’erogazione del contributo verrà effettuata sul conto corrente indicato dall’impresa beneficiaria, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione previa verifica della completezza della documentazione inviata dall’impresa, della presenza di un Durc regolare e valido alla data dell’erogazione e acquisite le eventuali ulteriori certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

Qualora l’investimento effettivamente sostenuto e ritenuto ammesso dovesse risultare, in sede di istruttoria di erogazione, inferiore a quello ammesso con decreto di concessione, il Soggetto gestore provvederà a rideterminare il valore del contributo. 

Fonte e Link per approfondimenti MASAF

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