Errori e ritardi nelle pratiche di cessione del credito: come fare?

Sbagliare o ritardare una comunicazione nell’ingarbugliato mondo della burocrazia è una eventualità tutt’altro che remota. In tema di Superbonus 110% e di cessione del credito le continue modifiche alla misura, e alle procedure connesse, non hanno certo facilitato un percorso già complesso.

Ecco perché sono stati previsti alcuni correttivi che è bene conoscere per “limitare i danni” dovuti a qualche ritardo o alla confusione.

In questo articolo riepiloghiamo strumenti e scadenze per la correzione delle comunicazioni in materia di cessione del credito da bonus edilizi. Cominciando dalla funzionalità che permette di annullare le opzioni “compensazione F24” e “Spalmacrediti” partita lo scorso 5 Ottobre.

Annullare comunicazione rateizzo e compensazione

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 22 settembre sono state approvate le istruzioni per l’annullamento delle opzioni per l’utilizzo in compensazione con F24 dei bonus edilizi tracciabili.

Dal 5 Ottobre è attiva l’apposita funzionalità sulla “Piattaforma cessione crediti”, nell’area riservata del sito dell’AdE che permette di compilare anche il modello di richiesta annullamento della ripartizione in dieci rate dei crediti residui. Per questa opzione, infatti, non è ancora prevista una funzionalità ed è necessario compilare un apposito modulo da spedire via posta certificata.

Questi correttivi si sono resi necessari a causa delle numerose richieste da parte dei fornitori e cessionari titolari dei crediti, di resettare l’errato invio delle comunicazioni. Vediamo quindi cosa succede quando si presenta domanda.

Una volta accolta la richiesta di annullamento compensazione, il soggetto avrà una riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata fatta comunicazione, avendo così la possibilità di cedere le rate relative. In questa fattispecie la richiesta di annullamento verrà limitata alle rate per le quali non è disponibile un credito fruibile (riferito allo stesso codice tributo e allo stesso anno).

In caso di revoca dello “spalmacrediti” l’ammontare dei crediti residui viene ridotto, per cui la richiesta viene respinta se non ci sono crediti disponibili sufficienti per “assorbire” questa riduzione. La rata del credito originale sarà ripristinata, con codice tributo ed anno di riferimento, conservando la scadenza iniziale.

Remissione in bonis, la scadenza del 30 Novembre

Parliamo ora dei contribuenti che hanno concluso i lavori nel 2022 e che non rientrano, quindi, nello stop alle cessioni del Decreto 11/2023. Per loro era ancora prevista la possibilità di cedere il credito: l’invio delle comunicazioni andava effettuata entro il 31 marzo 2023. Cosa succede se, dopo questa data, si è rimasti ancora con dei crediti da cedere?

L’ultima spiaggia è offerta dalla scadenza del 30 novembre, entro questo termine, infatti, è ancora possibile comunicare l’opzione attraverso l’istituto della remissione in bonis.

A introdurre questa possibilità è stato proprio il Decreto 11/2023 “Blocca crediti” che ha previsto un’ultima chance di cessione attraverso il pagamento di una sanzione di 250 euro. Conditio sine qua non la conclusione dell’operazione di cessione verso banche o intermediari entro novembre.

Nessuna possibilità di remissione in bonis è invece prevista in caso di cessione del credito verso privati.

Errori nelle comunicazioni cessione del credito

Riprendiamo in questo paragrafo un articolo del Sole 24Ore dedicato al tema della correzione errori su comunicazioni di cessione e sconto in fattura.

In base alla circolare n.33 2022 sono individuate 3 diverse tipologie di errore:

1. errori su crediti non ancora accettati: non rilevanti e correggibili;

2. errori formali, quindi non incidenti sugli elementi essenziali della detrazione: vanno corretti con una comunicazione alla mail annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it;

3. errori sostanziali: vanno corretti con l’annullamento.

Rispetto a questa ultima fattispecie la comunicazione per le opzioni può essere annullata solo entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. In presenza di errori sostanziali i titolari delle detrazioni, i cessionari e i fornitori potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione del credito per comunicazione non corretta, utilizzando un modulo specifico che è allegato alla circolare 33/E/2022.

Diversamente, se il cessionario ha accettato il credito ma si ravvisano errori formali, il credito potrà comunque essere utilizzato in compensazione, o ulteriormente ceduto, solo se il cedente invia all’Agenzia delle Entrate una nota di segnalazione per i controlli successivi.

Errori sostanziali e credito compensato

A proposito di errori sostanziali la circolare n.23/2022 stabilisce che “i crediti illegittimamente compensati sono oggetto di recupero sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio, ferma restando la possibilità di ravvedimento ex articolo 13 del d.lgs. n. 47 2 del 1997”

Se non c’è stato concorso nella violazione, è solo il cedente a dover riversare il credito utilizzato indebitamente in compensazione con F24, compresi sanzione e interessi.

Se, invece, la compensazione non è ancora avvenuta, sarà il cedente ad attivarsi perché il credito non venga utilizzato. Sarà lui a comunicare al Fisco e al cessionario la non sussistenza del creduto ceduto.

Infine, può accadere che il cessionario o fornitore vogliano compensare integralmente il credito. In quel caso, al cedente non resterà che riversare tutta la detrazione ceduta.

Concludiamo ricordando che è possibile evitare di pagare le sanzioni e gli interessi solo se si potrà dimostrare che il credito ceduto non è stato compensato alla data del versamento.

 

Articolo di Tiziana Troisi – pubblicato su Finanza.tech

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