Erogazione di finanziamenti agevolati da parte dei confidi

Cos'è

Il decreto-legge 27 gennaio 2022 (articolo 10-bis, comma 1) dispone che i confidi possano utilizzare le risorse erogate in attuazione della legge 27 dicembre 2013 (articolo 1, comma 54) per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici.

Con decreto 9 dicembre 2022 sono stati definiti condizioni e criteri per la concessione di questi finanziamenti.

Condizioni per l’erogazione del credito agevolato

I confidi vigilati, iscritti dell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB, ai quali siano state assegnate in gestione risorse in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge 147/2013, possono procedere all’erogazione di finanziamenti a valere sulle risorse pubbliche, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, alle condizioni e entro limiti previsti dal decreto stesso, subordinatamente all’avvenuto accreditamento quali soggetti concedenti relativamente alla misura di aiuto nei Registri aiuti di Stato (si veda infra sottosezione agevolazione).

I confidi minori, iscritti all’elenco di cui all’articolo 112 del TUB, che intendano intraprendere l’attività di erogazione di credito diretto a valere sulle risorse pubbliche devono possedere i seguenti requisiti economico-patrimoniali e organizzativi, così come dettagliati dall’articolo 6 del decreto:

  1. patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non inferiore ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);
  2. indicatore di adeguatezza patrimoniale, calcolato sulla base dei dati dell’ultimo bilancio approvato, non inferiore al 15 (quindici) per cento;
  3. adozione e pubblicazione sul proprio sito web di un regolamento in materia di credito che descriva adeguati processi di concessione, gestione e monitoraggio del credito, dando evidenza delle specifiche competenze e responsabilità, nel rispetto dei requisiti minimi previsti nello schema reso disponibile ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del decreto;
  4. Fermo restando il rispetto dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 3 decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169, gli organi competenti dei confidi minori sono tenuti ad effettuare nei confronti dei propri esponenti la valutazione dei criteri di correttezza e, limitatamente ad almeno il 25 (venticinque) percento degli esponenti, dei criteri di competenza di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 10 medesimo decreto 23 novembre 2020, n. 169.

I confidi minori sono tenuti, inoltre a:

  1. dare evidenza nella nota integrativa delle operazioni di erogazione di credito effettuate ai sensi del presente decreto e l’impatto di tali operazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del confidi minore, in conformità agli schemi di bilancio per gli intermediari non IFRS e secondo le direttive emanate dall’Organismo;
  2. depositare il bilancio in formato Xbrl presso il Registro delle imprese;
  3. rispettare gli obblighi di trasparenza di cui alle disposizioni attuative dell’articolo 127, comma 02, del TUB, fatto salvo quanto di seguito previsto: i. nella pubblicità e nell’informativa precontrattuale sulle condizioni economiche del finanziamento è indicata la quota massima di risorse pubbliche utilizzabile rispetto al totale dell’importo finanziato e che il costo del finanziamento, in ragione della presenza di tali risorse, è inferiore a quello che sarebbe stato applicato a condizioni di mercato; ii. nell’informativa di cui al punto i. è altresì indicato che il finanziamento è erogato in base a una specifica autorizzazione annotata nell’elenco di cui all’articolo 112, comma 1, del TUB, di cui sono riportati gli estremi anche nel sito internet del confidi minore; iii. su richiesta del cliente è fornita, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, una comunicazione riepilogativa del rapporto.

Il confidi minore in possesso dei requisiti sopra citati, ai fini dell’erogazione di credito diretto a valere sulle risorse pubbliche, deve essere a ciò specificamente autorizzato, presentando istanza di autorizzazione all’Organismo confidi minori (OCM), con le modalità previste dall’articolo 7 del decreto.

Ottenuta la predetta autorizzazione, il confidi minore potrà procedere all’erogazione dei finanziamenti con le modalità ed entro i limiti previsti dal decreto, subordinatamente all’avvenuto accreditamento quale soggetto concedente rispetto alla misura di aiuto Registri aiuti di Stato (si veda infra sottosezione agevolazione).

Caratteristiche dei finanziamenti concedibili

A valere sulle risorse erogate in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, i confidi possono concedere, alle piccole e medie imprese (PMI) operanti in tutti i settori economici, finanziamenti agevolati aventi le caratteristiche indicate dall’articolo 3 del decreto, tra le quali le seguenti:

  • l’importo del finanziamento agevolato, ove erogato dai confidi minori, non è superiore a euro 100.000,00 (centomila/00);
  • la quota parte del finanziamento agevolato concesso a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013 non è superiore all’80 (ottanta) per cento dell’importo del finanziamento;
  • sono regolati a un tasso di interesse pari a zero;
  • il limite massimo del credito erogabile a valere sulle risorse pubbliche per singola PMI beneficiaria è pari al 5 (cinque) per cento dell’ammontare delle risorse assegnate al confidi in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013;
  • la quota residua del finanziamento, non inferiore al 20 (venti) per cento dell’importo del finanziamento, deve essere concessa a valere su risorse proprie del confidi, per le quali il confidi non può avvalersi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche. Su tale quota il confidi può applicare un tasso di interesse per la remunerazione del rischio assunto a proprio carico;
  • sull’intero importo del finanziamento, il confidi può applicare una commissione a copertura dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria, nel limite massimo dello 0,5 (zero virgola cinque) per cento dell’importo del finanziamento;
  • i finanziamenti agevolati non possono essere concessi a fronte di operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine o di rinegoziazione di passività finanziarie a medio-lungo termine.

Beneficiari finali dell’intervento

Beneficiari dell’intervento sono le piccole e medie imprese (PMI) operanti su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attività economica.

Ai fini dell’accesso all’intervento pubblico le suddette PMI devono:

  • risultare iscritte al Registro delle imprese;
  • risultare classificate di micro, piccola e media dimensione secondo quanto previsto nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e tenuto conto delle indicazioni operative riportate nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di scioglimento o liquidazione.

Agevolazione

L’agevolazione è concessa nei limiti di quanto previsto dai Regolamenti de minimis vigenti e in particolare:

  1. Regolamento (UE) n. 1407/2013, in favore delle imprese che operano nei settori diversi dalla produzione primaria di prodotti agricoli e dalla pesca e acquacoltura;
  2. Regolamento (UE) n. 1408/2013, in favore delle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  3. Regolamento (UE) n. 717/2014, in favore delle imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Per la corretta individuazione del campo di applicazione dei diversi citati regolamenti de minimis, sarà in ogni caso necessario fare riferimento alle rispettive pertinenti disposizioni.

Ai fini del calcolo dell’ammontare delle agevolazioni, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), si applica la metodologia di cui alla Comunicazione della Commissione Europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). È utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating delle PMI beneficiarie, conformemente a quanto previsto dalla predetta Comunicazione.

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy 

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