Cos'è il Patent Box?

È necessario che l’impresa sia titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile e che vi investa al fine di svilupparne, rafforzarne e/o estenderne le potenzialità. I beni devono essere utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività di impresa.

È un regime opzionale di tassazione agevolata applicato ai costi ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli. 

Utilizzo diretto

utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività aziendale che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso 

Utilizzo indiretto

la concessione del diritto di utilizzo dei beni immateriali (ad es. bene dato in licenza) 

Il nuovo Patent Box

Beneficio: MAGGIORAZIONE del 110% dei COSTI di R&D sostenuti per gli asset immateriali tutelabili utilizzati nell'attività d'impresa

Regime: opzionale di tassazione agevolata

Beni immateriali ammessi

• software coperto da copyright

• brevetti industriali

• disegni e modelli giuridicamente tutelati

• due o più beni immateriali collegati tra di loro con un vincolo di complementarietà 

Spese Agevolabili

a) Attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale secondo Manuale di Frascati

b) Attività di Innovazione Tecnologica secondo Manuale di Oslo

c) Attività di Design e Ideazione estetica

d) Attività di Tutela Legale dei diritti sui beni immateriali

Sono ammissibili costi NON sostenuti da società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa o ne sono controllate per:

• Spese per il personale

• Spese per servizi di consulenza

• Spese di materiali, forniture e altri prodotti analoghi acquistati per attività di ricerca e sviluppo

• Spese connesse al mantenimento dei diritti sui beni, al rinnovo degli stessi a scadenza e quelli di prevenzione alla contraffazione

• Quote di ammortamento, quota capitale di canone di locazione finanziaria e operativa di beni strumentali e beni immateriali usati per l’attività di ricerca e sviluppo 

Meccanismo Premiale e Maggiorazione del 110%

Il nuovo regime si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 e ai successivi periodi d’imposta ( a partire dal 2021 per esercizi fiscali 1/1 – 31/12) 

Si può usufruire del meccanismo premiale per la creazione della privativa con la maggiorazione del 110% delle spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione può essere applicata anche alle spese sostenute entro l’ottavo periodo d’imposta antecedente a  quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene il titolo di privativa industriale  

(Meccanismo premiale)

• Regime Agevolato: costi sostenuti per lo sviluppo, accrescimento, mantenimento, protezione sfruttamento asset 

Cumulabilità del Beneficio con il Credito R&D 

Il nuovo regime di patent box consente il cumulo con il Credito di imposta Ricerca e Sviluppo del piano Transizione 4.0 (comma 200 Legge di Bilancio 2020 n.160/2019).

Il nuovo patent box diventa pertanto un regime «premiale» di agevolazione dei costi di R&D che sono finalizzati alla «costruzione» di una privativa industriale.

Come accedere al nuovo Regime

• Le imprese possono opzionare a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e lo scambio di informazioni sia effettivo

• Con provvedimento del 15 Febbraio 2021 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di esercizio dell’opzione

• Per accedere all’agevolazione non si contempla invece la procedura di ruling

• L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile e deve essere comunicata nella dichiarazione di imposta relativa al periodo di imposta di riferimento

• Va predisposta idonea documentazione secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, in forma semplificata per le PMI

• Non si applicano sanzioni (Penalty protection) qualora, nel corso di verifiche fiscali, emergessero errori di determinazione del beneficio, purché il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea prevista

Fonte: Atlante Group

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