Bonus pubblicità 2024

Dal 1° marzo al 2 aprile 2024 (termine prorogato con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 15 febbraio 2024) è possibile inviare la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2024, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

CHI PUÒ ACCEDERE AL BENEFICIO

Le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superiore di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su

  • giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali anche on line

Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d’imposta sono l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale.

Per edizione in formato digitale si intende la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta l’inserimento di commenti da parte del pubblico nonché di funzionalità per l’accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità.

In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l’edizione su carta, la fruibilità può essere consentita anche integralmente a titolo gratuito.

Ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

AGEVOLAZIONE

Fondo perduto del 75% in credito d’imposta calcolato sul valore incrementale degli investimenti effettuati.

L’incremento minimo deve essere di almeno 1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi). Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019 .

Fonte: Dipartimento per l’informazione e l’editoriapexels-photo-167538jpeg