BANDO MASAF - Parco Agrisolare

Descrizione
L'obiettivo della misura è sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica solare nel settore agricolo e agroindustriale, escludendo il consumo di suolo.
L'Italia è tra i paesi con il più alto consumo diretto di energia nella produzione alimentare dell'Unione Europea (terza dopo Francia e Germania). I costi energetici totali rappresentano oltre il 20 per cento dei costi variabili per le aziende agricole, con percentuali più elevate per alcuni sottosettori produttivi.
Questa misura prevede il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.

Soggetti Beneficiari

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto, possono essere Soggetti Beneficiari:

a) gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) le imprese agroindustriali;

c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;

d) i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Nel caso di Soggetti Aggregati, all’azienda/impresa agricola che presenta istanza per l’ottenimento del contributo (“Soggetto Produttore”), saranno imputate tutte le spese relative all’intervento e sarà considerato il Soggetto Beneficiario della proposta. Pertanto, il GSE erogherà conseguentemente gli incentivi spettanti a tale soggetto, che sarà altresì destinatario di tutte le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al beneficio, ivi comprese le eventuali richieste di integrazione documentale/interlocutorio o le eventuali comunicazioni contenenti i motivi ostativi all’ottenimento del beneficio o eventuali revoche.

Le aziende agricole aggregate che condividono i fabbisogni energetici ai fini del dimensionamento dell’impianto devono definire, nell’ambito dell’accordo privatistico, i criteri per la condivisione della relativa produzione elettrica afferente all’autoconsumo condiviso ovvero il beneficio derivante dalla produzione di energia elettrica prodotta dall’impianto realizzato.

Non possono essere Soggetti Beneficiari i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00. Resta inteso che può presentare domanda il soccidario con un volume d’affari inferiore a 7.000,00 euro, a condizione che il valore del relativo

contratto di soccida sia superiore ad euro 7.000,00 nell’anno precedente la richiesta (articolo 4, comma 2, del Decreto). 

Intensità del Contributo

ai sensi dell’Allegato A del Decreto, per gli interventi da realizzare nelle imprese attive nel settore della produzione primaria l’intensità massima del contributo riconoscibile è pari:

- al 80% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, elencate nel paragrafo 4.3 del presente Regolamento operativo.  

Per gli interventi da realizzare dalle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli, l’intensità massima riconoscibile è pari:

- al 80% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, elencate nel paragrafo 4.3 del presente Regolamento operativo; se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200 kWp;

- Al 65% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, elencate nel paragrafo 4.3 del presente Regolamento operativo se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp;

- Al 50% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, elencate nel paragrafo 4.3 del presente Regolamento operativo se la potenza dell’impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp.  

Per gli interventi da realizzare dalle imprese attive nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili elencate nel paragrafo 4.3 del Regolamento operativo.

L'intensità del contributo può essere maggiorata di:

- 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;

- 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese;

- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato.  

Per gli interventi da realizzare nelle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo di cui all’articolo 2, comma 3 del Decreto (Tabella 4A), l’intensità massima riconoscibile

è pari al 30% delle spese ammissibili elencate nel paragrafo 4.3 del presente Regolamento operativo.

L'intensità del contributo può essere maggiorata di:

- 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;

- 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese;

- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato 

Interventi  

Requisiti impianti fotovoltaici e fabbricati che ospitano l’impianto

Per richiedere il contributo previsto dal Decreto, l’impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione e con potenza di picco complessiva (espressa in kWp), non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC), così come definito dalle pertinenti norme CEI e dalla Guida CEI 82-25; il suddetto valore di potenza deve trovare riscontro anche sul sistema Gaudì di Terna, mediante la registrazione di un nuovo impianto o di un potenziamento di un impianto esistente, attraverso la creazione di una nuova sezione.

In caso di realizzazione del potenziamento di un impianto esistente, il contributo da riconoscere verrà definito sulla base dei costi sostenuti esclusivamente per la realizzazione della nuova sezione.

Si specifica che non sono ammissibili progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale complessiva superiore a 1000 kWp, anche se suddivisi in specifiche sezioni i cui valori di potenza rispettino i limiti previsti dal Decreto e per le quali si intenda richiedere al GSE il contributo come singole Proposte.

Per le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, possono essere ammessi ai contributi previsti dal Decreto “Parco Agrisolare” nei limiti delle intensità di aiuto di cui alla Tabella 1A, esclusivamente i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici la cui energia elettrica prodotta sarà destinata a soddisfare l’autoconsumo o l’autoconsumo condiviso (cosiddetti impianti in regime di cessione parziale/autoconsumo).

Si specifica che i componenti principali di impianto devono essere nuovi e mai utilizzati in altri impianti fotovoltaici.

I lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico devono essere avviati successivamente all’invio della Proposta.

Si specifica che ogni singola Proposta deve essere riferita al progetto di un solo impianto fotovoltaico (e degli eventuali interventi complementari), da realizzarsi esclusivamente presso uno dei siti produttivi ovvero unità locali del Soggetto Beneficiario, così come desumibili dalle visure catastali, dimensionato al fine di soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale.

L’impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all’attività agricola, ivi compresi quelli destinati alla ricezione e all’ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica, che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della Proposta nel catasto dei fabbricati con annotazione, nella relativa posizione catastale, del riconoscimento della ruralità fiscale prevista dall'art. 9, comma 3-bis del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e ss.mm.ii..

L'annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale non è richiesto nel caso in cui al fabbricato rurale sia stata attribuita la categoria catastale D/10.

È inoltre consentita l’installazione dell’impianto fotovoltaico esclusivamente su serre esistenti, alla data di invio della Proposta, che risultino strumentali all’attività agricola del Soggetto Beneficiario e per le quali, secondo la normativa vigente in materia, non risulta necessario l’accatastamento. La strumentalità effettiva del fabbricato e/o della serra all’attività del Soggetto Beneficiario dovrà essere attestata tramite opportune evidenze documentali ovvero da una relazione tecnica descrittiva.

In aggiunta, è consentita l’istallazione anche su fabbricati censiti con categorie catastali diverse da D/10 o prive della annotazione di riconoscimento della ruralità fiscale, purché essi siano strumentali all’attività svolta dal Soggetto Beneficiario così come desumibile dal codice ATECO prevalente.

Per fabbricati censiti con categorie catastali diverse da D/10 o prive della annotazione di riconoscimento della ruralità fiscale, la strumentalità effettiva degli stessi all’attività svolta dal Soggetto Beneficiario (codice ATECO prevalente) dovrà essere attestata tramite opportune evidenze documentali, ovvero da una relazione tecnica descrittiva.

Come previsto dall’art. 2, comma 3 del Decreto, per le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria (Tabella 1A dell’Allegato A del Decreto), gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare.

Per “fabbisogno energetico dell’azienda”, si intende il fabbisogno energetico delle utenze elettriche e termiche riferibili alla medesima azienda sul territorio nazionale ovvero a ciascuno dei Soggetti Consumatori costituenti un aggregato di imprese. Esso è calcolato come somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso del Soggetto Beneficiario, in caso di autoconsumo, ovvero delle imprese costituenti l’aggregato di imprese, nel caso di autoconsumo condiviso. 

Spese Ammissibili

Il contributo è riconosciuto, nei limiti di spesa previsti, alle Proposte per la realizzazione di impianti fotovoltaici su tetti strumentali all’attività agricola e di altri interventi complementari (ove previsti) finalizzati alla riqualificazione e/o efficientamento energetico dei fabbricati interessati.

In ottemperanza a quanto stabilito all’articolo 6, comma 10, del Decreto, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura a sportello.

La spesa massima ammissibile per singola Proposta, ivi inclusi gli eventuali interventi complementari, non può essere superiore a euro 2.330.000 (euro duemilionitrecentotrentamila/00). Ogni singolo Soggetto Beneficiario può richiedere l’accesso al contributo per più progetti, ma con una spesa massima ammissibile complessiva per Soggetto Beneficiario, comunque, non superiore a euro 2.330.000 (euro duemilionitrecentotrentamila/00), così ripartiti:

a) fino a 1.500.000 euro per l’installazione di pannelli fotovoltaici;

b) fino a 700.000 euro per gli interventi complementari (rimozione dell’amianto, areazione, isolamento);

c) fino a 100.000 euro per i sistemi di accumulo;

d) fino a 30.000 euro per i dispositivi di ricarica.

L’articolo 6, comma 4 del Decreto precisa che non sono ammissibili i costi relativi all’investimento sostenuti per:

a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;

b) acquisto di beni usati;

c) acquisto di beni in leasing;

d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;

e) acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;

f) lavori in economia;

g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;

h) prestazioni gestionali;

i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto;

j) spese effettuate o fatturate al Soggetto Beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall’articolo 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione;

k) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.  

Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:

- acquisto e installazione dei componenti costituenti l’impianto fotovoltaico da realizzare ovvero i moduli fotovoltaici, gli inverter, i software di gestione (ove richiesti), l’ulteriore componentistica (cavi, quadri, strutture di supporto, trasformatori, dispositivi di sicurezza a norma CEI, ecc.) necessaria al funzionamento dell’impianto;

- approntamento cantiere e direzione lavori;

- fornitura e posa in opera di materiali impiegati per l’esecuzione delle opere edili-murarie, gli adeguamenti impiantistici e le attrezzature di supporto per la corretta installazione e funzionalità dell’impianto nel rispetto delle normative vigenti;

- spese per lo svolgimento di adempimenti verso i soggetti competenti per la connessione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica. Tra queste rientrano gli importi da corrispondere al Gestore di Rete territorialmente competente, eventuali oneri per l’adeguamento dell’infrastruttura di rete necessario, l’assolvimento degli obblighi fiscali se previsti dalla norma, altri oneri necessari.  

In aggiunta al contributo spettante per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è possibile richiedere un contributo, in misura delle intensità definite al capitolo 3, per le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica fino a un limite di spesa ammissibile pari a 1.000 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili.

In ogni caso, ai fini del calcolo del contributo spettante, la spesa massima ammissibile non può eccedere € 100.000 (euro centomila/oo).

I sistemi di accumulo dovranno essere di nuova costruzione e non già impiegati in altri impianti. 

Qualora siano installati dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali di cui ai precedenti paragrafi, una spesa complessiva fino ad un limite massimo ammissibile pari a € 30.000 (euro trentamila/00).

Le spese dovranno essere riferibili all’acquisto di dispositivi di ricarica, adeguatamente documentabili e rendicontabili.

I dispositivi di ricarica dovranno essere di nuova costruzione, non già impiegati in altri siti o impianti e conformi alla normativa tecnica di settore.

Congiuntamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, è possibile realizzare uno o più interventi di riqualificazione edile ed energetica della copertura del manufatto sul quale è installato l’impianto fotovoltaico.

Si evidenzia che anche i suddetti interventi, definiti interventi “complementari”, dovranno essere avviati in data successiva all’invio della Proposta.

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, gli interventi complementari ammissibili ai benefici previsti dalla Misura risultano:

a) rimozione e smaltimento dell’amianto/eternit dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;

b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;

c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).  

Estratto dall’ Allegato Regolamento Operativo del Masaf

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